Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La rivalutazione dei beni d'impresa (di Carlo Pessina e Andrea Pessina)


La Legge n. 232 dell’11.12.2016 (cd. legge di bilancio 2017), all’art. 1, commi da 556 a 563, concede nuovamente la facoltà di rivalutare i beni di impresa materiali ed immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359, c.c., iscritti nell’attivo immobilizzato dei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2015 e in quello dell’esercizio successivo (31.12.2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), con obbligo di riconoscimento fiscale mediante versamento di imposta sostitutiva. A chiarire le modalità operative è intervenuta l’Agenzia delle entrate fornendo ampie illustrazioni con la Circolare n. 14/E del 27 aprile 2017.

The Revaluation of a Firm’s Assets

Law n. 252 of December 11th, 2016 (cd. Budget Act 2017), at art. 1, paragraphs 556 to 563, again it grants the right to revalue the materials and intangibles assets and equity investments in subsidiaries and associated companies in accordance with art. 2359, c.c., recorded as fixed assets on the balance sheet for the current year to December 31st, 2015 and the following year (31.12.2016 for subjects with year coincides with the calendar year), with the obligation of tax recognition through payment of substitute tax. To explain operatives processes participated Income Revenue Authority by suppling expansive illustrations with the newsletter n. 14/E of april 27th.

Sommario 1. Premessa – 2. Chi può rivalutare – 3. Cosa si può rivalutare – 4. Vincoli della rivalutazione – 4.1. Obbligo di riconoscimento fiscale dei maggiori valori – 4.2. Obbligo di rivalutazione per categorie omogenee – 5. Limite economico – 6. Metodi di rivalutazione – 7. Effetti della rivalutazione e imposta sostitutiva – 8. Il saldo attivo di rivalutazione – 9. Riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. 1. Premessa Ancora una volta il Legislatore offre ai soggetti titolari di reddito di impresa indicati alle lett. a) e b), comma 1, art. 73 del Tuir, la facoltà già concessa da ultimo dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. legge di stabilità 2016) di iscrivere in bilancio i maggiori valori attribuibili ai beni di impresa classificati tra le immobilizzazioni, materiali e immateriali, diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. beni merce), determinati secondo criteri valutativi in grado di fornire la rappresentazione a valori economici correnti dei beni oggetto di rivalutazione. Con riguar­do alla metodologia ed ai requisiti di rivalutazione la legge di bilancio 2017 richiama, al comma 562, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella l. n. 342 del 21 novembre.2000, nel Regolamento attuativo di cui al d.m. n. 86/2002 (e d.m. n. 162/2001 ivi richiamato) e nella l. n. 311 del 30 dicembre 2004 [1]. L’Organo amministrativo e, ove presente, l’Organo di controllo, sono dunque nuovamente chiamati in causa, in sede di predisposizione e controllo del bilancio dell’esercizio in cui avviene la rivalutazione, a “motivare” il criterio di rivalutazione adottato e ad “attestare” l’economicità del valore del bene post-rivalutazione; ciò in forza dell’espresso richiamo all’art. 11 della l. n. 342/2000 operato, come detto, dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 562, l. n. 232/2016). [2] Posto che la norma stabilisce che i maggiori valori devono essere iscritti nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015, per i soggetti avente esercizio coincidente con l’anno solare il bilancio interessato dalla rivalutazione è quello chiuso al 31 dicembre 2016. La legge di rivalutazione non impone in capo all’Organo amministrativo alcun obbligo di perizia che supporti e motivi la determinazione dei nuovi valori rivalutati, tuttavia individua un limite massimo oltre il quale non è possibile rivalutare, rappresentato dal valore di mercato del bene o alternativamente dal valore ad esso attribuibile in base alla sua potenzialità economica all’interno del processo produttivo dell’impresa [3]. È tuttavia fuori dubbio che la valutazione economica svolta da un esperto indipendente funge da strumento di tutela [continua..]

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