L’Autore analizza l’articolata disciplina in materia di patrimonio delle fondazioni bancarie, caratterizzata dal costante richiamo ai principi di prudenza propri della gestione finalizzata alla sua valorizzazione, nella prospettiva della sua conservazione e del suo utilizzo per fini di pubblica utilità.
1. L’orientamento del legislatore: linee guida e divieti Il patrimonio rappresenta lo strumento necessario al raggiungimento degli obiettivi istituzionalmente e statutariamente definiti [1] per le fondazioni di origine bancaria. Il legislatore detta un’articolata disciplina a riguardo, caratterizzata dal costante richiamo ai principi di prudenza[2] propri della gestione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio, nella prospettiva della sua conservazione e del suo utilizzo per fini di pubblica utilità. Le peculiari modalità di gestione delle risorse da parte degli enti in questione, costituisce pertanto uno dei principali tratti distintivi delle fondazioni bancarie rispetto agli investitori che perseguono il mero di scopo di massimizzazione del patrimonio investito[3]. Tale impostazione denota non solo l’intenzione di qualificare e preservare la natura non lucrativa delle fondazioni di origine bancaria, ma anche l’esigenza di prevenire la dispersione delle risorse di cui le medesime dispongono. In questo senso, la normativa di legge impone agli enti in esame una serie di linee guida quali l’osservanza di criteri prudenziali di rischio in modo da conservare il valore del patrimonio ed ottenere una redditività adeguata [4]; la gestione del patrimonio con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della fondazione, anche mediante l’affidamento ad intermediari abilitati ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 [5]; la diversificazione del rischio di investimento del patrimonio e l’impiego dello stesso in modo da ottenerne un’adeguata redditività, con modalità tali da assicurarne il collegamento funzionale alle finalità istituzionali della stessa fondazione bancaria ed in particolare allo sviluppo del territorio[6]. E ancora, l’orientamento legislativo prevede l’applicazione di criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione nella dismissione delle attività patrimoniali[7]; l’adozione di adeguate e trasparenti motivazioni a sostegno delle scelte di investimento[8]; l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza in ordine alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni detenute dalla fondazione nella banca conferitaria [9]; e la previsione statutaria della devoluzione di una quota, non inferiore ad un quindicesimo, dei proventi netti alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato[10]. Veniamo ora ai divieti imposti dalla legge, che riguardano la detenzione di partecipazioni di controllo in società o enti diversi dalle imprese strumentali[11], con conseguente obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo detenute ed, in particolare, di quelle in società bancari[12]; l’esercizio di funzioni [continua..]