L’Autore esamina la disciplina della Centrale Rischi, soffermandosi in particolare sul danno da segnalazione illegittima e il quesito per il consulente tecnico d’ufficio.
1. La Centrale Rischi. Le fonti normative e regolamentari. Si riportano – di seguito e in ordine cronologico – le fonti di normazione primaria e secondaria: · Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). · Deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994. · Provvedimento della Banca d’Italia del 10 agosto 1995. · Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009. · Decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117. · Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi. Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 (14° Aggiornamento del 29 aprile 2011). · Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 luglio 2012, n. 663 – Centrale dei rischi. · Vigilanza bancaria e finanziaria. Matrice dei conti. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008(5º Aggiornamento del 16 luglio 2013). A tali fonti normative devono essere aggiunti, per la loro rilevanza pratica, gli Accordi di Basilea, che – come è noto – sono linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche, redatte dal Comitato di Basilea, costituito dagli enti regolatori del G10 (composto attualmente da undici paesi) più il Lussemburgo allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria. 2. La Centrale Rischi. La normativa primaria e secondaria. 2.1. Il Testo Unico Bancario. A norma dell’art. 53 (Vigilanza regolamentare), la Banca d’Italia – in conformità con le deliberazioni del CICR – emana disposizioni di carattere generale aventi al oggetto: · l’adeguatezza patrimoniale; · il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; · le partecipazioni detenibili; · l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. · l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui sopra. Come disposto dall’art. 125 (Banche dati), i gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l’accesso dei finanziatori degli Stati membri dell’Unione europea alle proprie [continua..]