Il reg. n. 2157/2001 ha istituito la Società Europea con il dichiarato intento di offrire agli operatori economici dell’Unione europea un modello uniforme di società per azioni, che permetta la costituzione e la gestione di società di dimensioni europee, senza gli ostacoli dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e ai limiti territoriali della loro applicazione. Il contributo si propone di verificare se tale obiettivo di unificazione normativa possa dirsi o meno conseguito.
The European company Regulation no. 2157/2001on the Statute for a European company aims at offering a new type of company which facilitates the creation and the management of companies with a European dimension, free from the obstacles arising from the disparity and the limited territorial application of national company law. This paper verifies whether such goal can be considered as accomplished.
Sommario
1. Dal Trattato di Roma al Regolamento 2157/2001. La parabola della Società Europea nel diritto societario comunitario. – 2. (Segue). Un istituto ancora di diritto materiale uniforme? Luci e ombre della SE. – 3. Il trasferimento della sede sociale. – 4. La costituzione. – 4.1. La costituzione mediante fusione. – 4.2. La costituzione di una SE holding o affiliata comune. – 4.3. La costituzione mediante trasformazione. – 5. La struttura della SE. La libera scelta fra sistema dualistico e sistema monistico e la sua implementazione negli ordinamenti nazionali. – 6. Il sistema dualistico. L’organo di direzione – 7. (Segue). L’organo di vigilanza. – 8. Il sistema monistico. L’organo di amministrazione. – 9. Le norme comuni ai due sistemi di amministrazione e controllo. – 10. L’assemblea generale. – 11. Il coinvolgimento dei lavoratori nell’attività della SE.
1. Dal Trattato di Roma al Regolamento 2157/2001. La parabola della Società Europea nel diritto societario comunitario
L’idea di una società per azioni transnazionale disciplinata da una legislazione uniforme precede addirittura l’istituzione della Comunità Economica Europea. Già in una proposizione del 1949 il Consiglio d’Europa suggerì la creazione di uno statuto unico da applicare ad un numero limitato di «Compagnie Europee» impegnate nella produzione di beni o servizi di necessità generale. L’iniziativa non ebbe però seguito perché non riscosse il consenso delle classi politiche nazionali, contrarie agli eccessivi privilegi riconosciuti all’organismo europeo rispetto al trattamento allora riservato alle società di diritto interno [1].
L’idea di una società trascendente i singoli ordinamenti nazionali acquistò nuovo vigore con la stipulazione del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea nel marzo del 1957.
Come noto, il Trattato di Roma mirava alla creazione di uno spazio economico avente le caratteristiche di un mercato comune. Questa costruzione richiedeva tra l’altro una profonda ristrutturazione dei fattori produttivi, anche in vista della ulteriore internazionalizzazione dei rapporti concorrenziali. In particolare, obbligava a prevedere degli strumenti che consentissero alle società commerciali nazionali di riorganizzare e razionalizzare le loro attività, se del caso attraverso integrazioni imprenditoriali.
Diverse norme del Trattato tenevano conto di queste necessità e a tal fine fissavano alcuni principi che avrebbero dovuto favorire la valorizzazione su scala europea del potenziale imprenditoriale esistente a livello dei singoli Stati.
Gli artt. 52 e 58 Tr. CE (oggi, rispettivamente, artt. 49 e 54 TFUE) garantivano alle persone giuridiche, e anzitutto alle società, la [continua..]