Intervento svolto in occasione del Laboratorio di Diritto Commerciale “La nuova disciplina del bilancio di esercizio” in occasione della presentazione del volume Il bilancio d’esercizio a cura di O. Cagnasso, L. De Angelis e G. Racugno in Commentario Schlesinger-Busnelli, 2018, tenutosi il 14 dicembre 2018 presso il Campus Luigi Einaudi dell’Università degli Studi di Torino.
L’intervento richiama il significato del principio di chiarezza in vari contesti normativi al fine della sua ricostruzione nell’ambito della disciplina del bilancio d’esercizio.
The contribution recalls the meaning of the principle of clarity in various normative contexts in order to refer it to the financial statements.
1. Il richiamo del principio di chiarezza in differenti contesti
Come è noto, chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta costituiscono i principi fondamentali che disciplinano il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 2423 c.c.
Il principio di chiarezza è richiamato in contesti differenti, sempre quale regola generale, che indica un obiettivo da perseguire. Al proposito mi sembrano particolarmente rilevanti alcuni dati normativi.
In primo luogo, l’art. 166 del Codice delle Assicurazioni private prevede: “il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente”.
Il principio è richiamato in un contesto particolare che vede sostanzialmente interessate le sole due parti del contratto. Particolarmente significativa l’endiadi “chiaro” e “esauriente”: il testo contrattuale deve quindi essere trasparente e completo. Dal momento che la chiarezza viene contrapposta al carattere esauriente del contratto, la prima si riferisce in particolare al profilo formale e quindi alla facile comprensibilità del dettato. È significativo che un dato normativo parallelo, quello contenuto nell’art. 35 del Codice del Consumo, si riferisca appunto alla chiarezza ed alla comprensibilità.
Un’ulteriore norma che richiama la chiarezza è offerta dall’art. 116 T.U.B., per cui: “le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relativi alle operazioni ed ai servizi offerti”.
In tale contesto il richiamo è alla sola chiarezza che quindi indica ancora una volta la necessità che le informazioni siano fornite in modo comprensibile, ma anche, riterrei, in modo completo. Il contesto mi sembra in parte differente da quello del Codice delle Assicurazioni, in una prospettiva più ampia riferita non solo alle parti di un contratto, ma alla clientela in genere.
L’art. 15 del Regolamento Consob in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line dispone che il gestore deve fornire agli investitori “in forma sintetica e facilmente comprensibile” una complessa serie di informazioni che concernano la sua attività, le società offerenti, le offerte. Si tratta di informazioni dirette al pubblico volte a consentire una valutazione e una scelta tra varie offerte di sottoscrizione di azioni o partecipazioni delle P.M.I. tramite il crowdfunding. Come si può constatare, la Consob non ha utilizzato il termine “chiarezza”, sostituendolo con la formula “facile comprensibilità”.
Un ultimo dato normativo, strettamente collegato al precedente, è fornito dall’art. 15 della Proposta di Regolamento europeo sul crowdfunding adottata l’8 marzo 2018. Si [continua..]