La finalità di questo lavoro è quella di verificare se, quale ulteriore criterio per riconoscere il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g.), c.c. e, precisamente, in caso di eliminazione delle azioni con voto maggiorato previste dall’art. 127-quinquies TUF o di modifiche statutarie alla loro disciplina, sia necessario che la modifica sia “attuale” e in peius rispetto ai diritti degli azionisti; in altre parole, se la modifica giustifichi il diritto di recesso anche in capo ai soci che non hanno ancora maturato la maggiorazione.
The irrelevance of the modification of the right of withdrawal pursuant to art. 2437 The purpose of this article is to understand if, in order to grant the right of withdrawal pursuant to art. 2437, paragraph 1, lett. g.), c.c. and, precisely, in case of removal of the loyalty shares provided for by art. 127-quinquies TUF or of amendments to the by-laws concerning their rules, it is necessary that the modification is “actual” and in peius with respect to the rights of the shareholders; in other words, if the modification justifies the right of withdrawal even in favor of the share holders that are not yet entitled to benefit of the increase of the voting rights.
Sommario:
1. Il dibattito sul diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. in caso di modifiche dei “diritti di voto o di partecipazione”. – 2. Il diritto di recesso nell’ambito della disciplina sul voto maggiorato e “maggiorabile. – 3. La nozione di “modifica” rilevante ai fini del diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c.
1. Il dibattito sul diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. in caso di modifiche dei “diritti di voto o di partecipazione”
Questo lavoro è volto a verificare se si debba riconoscere ai soci il diritto di recesso in caso di eliminazione delle azioni con voto maggiorato previste dall’art. 127-quinquies TUF o di modifiche statutarie alla loro disciplina; più in generale si valuterà se, alla luce delle soluzioni proposte in tema di voto maggiorato (o, come si vedrà, “maggiorabile”), si possa affermare la rilevanza di una modifica “attuale” o anche solo “potenziale” ai “diritti di voto o di partecipazione” ai fini del riconoscimento del recesso ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c.
Fin dalla sua introduzione con la riforma del 2003, la causa di recesso di cui alla lett. g) è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e, più di recente, anche in giurisprudenza [1]. L’analisi si è in particolare focalizzata sul tipo di modifica che può far sorgere il diritto di recesso per gli azionisti: nessun dubbio si è posto sul dovere di riconoscere il diritto di recesso in caso di delibere che incidano direttamente sui diritti di voto e di partecipazione, come avviene quando si prevedano, per esempio, limiti di voto su una o più materie ad azioni con voto pieno oppure quando si riducano i diritti patrimoniali incorporati nelle azioni, riducendo formalmente il diritto alla quota di utili o alla quota di liquidazione dei relativi titolari. Mentre si è molto discusso sulla spettanza del recesso in caso di modifiche “di fatto”, e cioè quando «non si alterano i diritti incorporati nella singola azione, bensì, […] anche per via di meri fatti gestionali […] un azionista o un gruppo di azionisti viene a trovarsi concretamente in una posizione diversa, e generalmente deteriore, rispetto a quella in cui era» [2]. Come pure in caso di modifiche “indirette”, ovverosia «modifiche dei diritti incorporati nelle azioni, e più precisamente nelle azioni di una categoria, che tuttavia hanno effetti (si potrebbe dire, di fatto) sulla posizione di altre categorie di azioni e, dunque, dei loro titolari» [3]; il che avviene quando vengano emesse azioni privilegiate in favore soltanto di alcuni soci o quando vengano rafforzati i diritti amministrativi/patrimoniali di una particolare categoria di azioni già emessa in [continua..]