Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Interessi moratori tra usura e anatocismo: analisi e riflessioni (di Gianluigi Passarelli (Avvocato in Caserta e PhD alla Universität Wien))


L’articolo analizza l’iter dottrinale e giurisprudenziale in tema di interessi moratori con particolare riferimento ai riflessi sulla disciplina dell’usura e dell’anatocismo. A tal fine l’indagine esamina i diversi e spesso contrastanti orientamenti giurisprudenziali come anche le varie tesi dottrinarie. Particolare attenzione viene prestata non solo al calcolo degli interessi ma soprattutto alle conseguenze del superamento del tasso soglia.

Default Interests between Usury and Compound Interest: Analysis and Thoughts

The article analyses the doctrinal and jurisprudential approach to default
interest, with particular focus on the consequences for usury and compound interests. In this perspective, the essay explores the various and often conflicting court decisions, such as the different doctrinal opinions. Particular attention is paid not only to the calculation of interests but also to the consequences in case of usury.

1. La delibera C.I.C.R. del 3 agosto 2016: spunto di riflessione Il continuo evolversi della giurisprudenza ed il vivace dibattito in dottrina ha spostato l’attenzione degli studiosi dalla c.i.v. (commissione di istruttoria veloce) – che di fatto sostituisce la c.m.s. (commissione di massimo scoperto) già ritenuta illegittima dalla giurisprudenza – alla rilevanza degli interessi moratori ai fini dell’applicazione della disciplina antiusura. Contribuiscono ad alimentare tale dibattito anche le recenti novità legislative che, ad avviso di chi scrive, non facilitano il già complesso compito del­l’interprete. Da ultimo, infatti, con delibera del 3 agosto 2016 n. 343 il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.), con nuove modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, ha modificato, per la terza volta nel giro di pochi anni, l’art. 120, II del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.). Tale articolo nella sua nuova formulazione consentirebbe la produzione di interessi moratori sugli interessi debitori già maturati relativamente a quelle operazioni bancarie caratterizzate dalla restituzione rateale come mutui, finanziamenti, etc. Sarebbero, pertanto, da escludersi solo quelle forme tecniche come gli affidamenti per cassa (cd. scoperti di conto corrente). L’art. 3, commi 1 e 2 della predetta delibera statuisce che gli interessi debitori non possono produrre interessi con la sola eccezione degli interessi di mora, in conformità a quanto prescritto dai principi generali fissati dagli artt. 1194, 1234 e 1284 c.c. La novella, pertanto, ha modificato il comma 2 del T.U.B. che, nella vecchia formulazione, alla lettera B) statuiva che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Tale norma, quindi, consolidava il principio che gli interessi prodotti dal capitale rimangono distinti da questo e non possono produrre a loro volta interessi, rivedendo la norma originaria che disponeva, invece, la legittimità dell’anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità. In ordine, invece, alle conseguenze civilistiche sottese all’entrata in vigore, dal 1° ottobre 2016, del nuovo art. 120, II T.U.B., ad avviso di chi scrive, e­mergono difficoltà di interpretazione. Difatti l’art. 3 della delibera non chiarisce se la produzione degli interessi moratori sugli interessi debitori già maturati debba essere interpretata come una operazione di anatocismo o di capitalizzazione [1]. Tutto ciò potrebbe dare vita a diverse interpretazioni e, per converso, [continua..]

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