Il contributo mette in luce nodi problematici e peculiarità del regime di impugnazione delle delibere societarie che alcuni soci presentano in virtù della loro singolare posizione soggettiva. L’indagine offre quindi spunti di riflessione sulla complessità delle compagini societarie d’oggi e su come il potere di impugnazione ex art. 2377 c.c. possa venir meno in seguito a particolari vicende che coinvolgono le azioni.
1. Premessa Le compagini societarie attuali – specie in imprese appartenenti a un gruppo e/o alle realtà quotate sui mercati regolamentati – compendiano in un unico contesto molteplici tipologie di soci portatori di interessi non uniformi, quali i soci gestori, i piccoli cassettisti, gruppi di controllo, azionisti di minoranza, etc....[1] La fitta rete di interessi rinvenibili nel medesimo ambito societario necessita, per ovvie ragioni, di un coordinamento che porti le varie esigenze a convergere verso l’interesse della società, da intendersi nella sua concreta valenza operativa.[2] Purtuttavia, l’esatta individuazione degli elementi che esprimono il preciso interesse impugnatorio dei diversi soci pare priva di utilità pratica, poiché giurisprudenza e letteratura maggioritarie[3] ammettono che la domanda di annullamento possa essere proposta sulla base del mero possesso di requisiti oggettivi, stabiliti dalla legge. Solo un’isolata opinione afferma, al contrario, che il secondo comma dell’art. 2378 c.c. ancori l’esercizio dell’azione di annullamento a «un interesse attuale e concreto, che per il socio si identifica con il possesso azionario minimo».[4] Quest’ultimo – come è possibile trarre dalla lettera del dettato normativo – deve perdurare per tutta la durata del processo e parrebbe di per sé fondativo dell’interesse ad agire. Dottrina maggioritaria[5] ravvisa infatti l’interesse a impugnare una delibera invalida come consustanziale della stessa qualità di socio. La medesima visione si era consolidata nella giurisprudenza di legittimità antecedente alla riforma,[6] la quale negava che al giudice adito per l’annullamento residuassero spazi valutativi dell’effettiva utilità del provvedimento rispetto alla situazione denunciata. L’orientamento maggioritario si fonda invece sull’interpretazione sistematica delle varie norme sulla legittimazione attiva dei soci: in forza del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 2377 c.c. sono legittimati ad attivare il giudizio per l’annullamento «i soci assenti, dissenzienti o astenuti (…) [che] possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre (…)». Ciò premesso, si noti che i numerosi requisiti previsti dall’art. 2377 c.c. per promuovere l’azione di annullamento (e derogabili in melius dallo statuto) vanno integrati da ulteriori norme di carattere procedurale, di cui al sesto comma dell’art. 2377 c.c. e all’art. 2378, comma 2, c.c., a mente dei quali l’impugnazione è proposta «nel termine di novanta giorni dalla [continua..]