<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Libertà d´impresa e settore creditizio: il caso confidi (di Giuseppe Antonio Policaro, Ricercatore di Diritto commerciale presso l’Università di Torino)


I consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sono intermediari finanziari di fondamentale importanza per la facilitazione dell’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. Più nello specifico, sono cooperative o consorzi di imprese che rilasciano garanzie (prevalentemente fideiussioni) al sistema creditizio e finanziario al fine di favorire la concessione del credito alle imprese consorziate.

Tanto precisato, si cercherà di esaminare il fenomeno dei confidi, con particolare attenzione alla struttura ed alla forma che per loro richiede la legge (con uno sguardo agli assetti, in particolare di governance), al ruolo dell’Autorità di vigilanza in ordine alla loro operatività, alle prospettive di riforma in termini di maggiore supporto da parte dello Stato (paradossalmente il mercato dei confidi non appare sostenibile laddove alle banche sia concesso direttamente – come oggi sempre più avviene – l’accesso al fondo di garanzia per le PMI). Inoltre, si dedicherà qualche riflessione agli scenari che per tali enti si prospettano, certamente ulteriormente complicati dalla crisi derivante dall’emergenza Covid. Infine, anche a seguito dalle analisi richiamate, si cercherà di capire se e fino a che punto i confidi possano definirsi realmente liberi, ovvero se è concessa loro la possibilità di svolgere liberamente le proprie prerogative imprenditoriali.

Freedom of enterprise and credit sector: the confidi case

Confidi are financial intermediaries which are of fundamental importance to small and medium-sized enterprises when they are applying for credit. More specifically, they are cooperatives or consortia of undertakings which issue guarantees to the credit and financial system in order to facilitate the granting of credit to the member companies.

That said, over the following pages we will examine confidi, with particular attention to their structure and form as required by law (and in particular their governance), the role of the Supervisory Authority in terms of their operation, the prospects for related reforms in the law regarding greater support from the State (paradoxically, the confidi market does not appear sustainable when banks are directly granted access to the guarantee fund, as is increasingly the case today.) In addition, we will be looking at the financial scenarios that are expected for these institutions, also in light of the Covid crisis. Finally, as a result of the analyses mentioned, we will try to understand whether and to what extent confidi can be defined as truly free, that is, whether they are allowed to carry out their entrepreneurial prerogatives freely.

Keywords: confidi – financial intermediaries – Banca d’Italia – freedom to conduct a business.

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1. Premessa Le politiche di liberalizzazione hanno le loro radici nei principi generali del diritto europeo e, in particolare, nel Trattato che istituisce la Comunità economica europea (TCE). Quest’ultimo, come è noto, indica(va) all’art. 8 quattro libertà di carattere economico, ovvero i principi relativi alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi e, infine, alla libera circolazione dei capitali: detti capisaldi sono oggi confluiti nell’art. 28 ss. del TFUE [1]. Tanto puntualizzato, la libertà di impresa è conseguentemente riconosciuta all’interno di tutti gli Stati membri; essa è peraltro richiamata anche dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, secondo cui «è riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali» [2]. Deve inoltre sottolinearsi come l’art. 6 del Trattato sul­l’Unione Europea preveda espressamente che la Carta deve essere assunta a parte integrante del diritto dell’Unione e, conseguentemente, di ogni singolo ordinamento statale [3]: nel nostro Paese tali principi appaiono integrati nella Costituzione all’art. 41 Cost. e – quantomeno indirettamente – anche nel “nuovo” art. 117. Tuttavia, nonostante quanto disciplinato dalle succitate regole, l’impresa non dispone di una vera e propria libertà, o almeno quest’ultima non può essere paragonata a quella riconosciuta ad un individuo; piuttosto appare ad essa garantita la possibilità di (auto)organizzarsi, consentendole la possibilità di raggiungere i propri scopi economici. Ad ogni modo, tale obiettivo non potrà prescindere dal rispetto, da parte dei soggetti che a vario titolo lavorano per l’impresa, delle regole che la stessa si dà o che lo Stato, nel rispetto anche dei principi europei, richiede. Pertanto, da tale prospettiva appare corretto (ri)af­fermare come «l’organizzazione dell’impresa non è dunque un atto di libertà, ma è il risultato dell’esercizio di un potere funzionale, da esercitare secondo criteri di discrezionalità tecnica» [4]. In ogni caso, a prescindere da tali ultime osservazioni, ci si chiede fino a che punto possa parlarsi di liberà d’impresa nei settori vigilati e quali possano essere gli effetti di una loro eccessiva regolamentazione. Appare infatti evidente come la discrezionalità tecnica conosca dei vincoli maggiori proprio nei soggetti vigilati, che pertanto non potranno “liberamente” organizzare in primis i propri assetti organizzativi, costruiti anche (se non soprattutto) con l’obiettivo di essere conformi alle disposizioni dell’Autorità di [continua..]

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