L’introduzione ai diversi contributi rappresenta una cornice dei diversi problemi giuridici relativi ai sistemi di risk management. Dopo una breve introduzione storica della nozione di rischio economico e della sua valutazione mediante metodi probabilistici, l’attenzione viene posta sui rischi aziendali e, in particolare, su quelli legali, sulla loro tassonomia e sui metodi e procedure di gestione. Decisioni sul risk management (avoid, transfer, retain) sono specificatamente connesse con la possibilità di “assicurarsi” dai rischi d’impresa secondo quanto consentito dalle leggi in materia di assicurazione.
1. Introduzione Dal caso del sedativo talidomide, che dopo aver provocato oltre 400.000 casi di neuriti periferiche e 10.000 casi di malformazioni in bambini esposti al farmaco in gravidanza[1] è stato ritirato nel 1961 dal mercato, al caso Chevrolet Corvair, che ha introdotto in US dal 1965 la product liability per design defect[2], sino ai recenti casi delle auto diesel della Volkswagen[3] e del talco cancerogeno[4], la produzione di massa ha evidenziato che possono essere introdotti nel mercato prodotti che sviluppano potenziali rischi economici, anche relativi alla salute umana. Inoltre invenzioni e scoperte imprevedibili, i cigni neri di Nassim Taleb[5] (si pensi all’invenzione del container, che ha reso globale lo scambio di merci, del w.w.w. che ha aperto la strada al commercio elettronico, alla scoperta della doppia elica del DNA che, consentendone il sequenziamento, ha aperto ai nuovi sviluppi delle biotecnologie), possano mutare rapidamente i paradigmi delle scienze collegate all’attività d’impresa. Il caso Volkswagen ha, poi, evidenziato come certe teorie giuseconomiche relative all’attività d’impresa trovino conferma nei fatti: dal puro a scopo di lucro si è passati ad una valutazione della responsabilità sociale d’impresa[6]; sono stati coinvolti, secondo lo stakeholder approach[7], tutti i soggetti interessati alla corretta gestione dell’impresa (azionisti, distributori, consumatori, dipendenti, rappresentanze sindacali, Land); sono emerse profonde interrelazioni tra economia, organizzazione aziendale e diritto con prevedibili responsi penali, amministrative e civili. Infine il caso ha fatto emergere il ruolo rilevante dell’analisi propria del diritto comparato (in tema di class action, punitive damages, danni reputazionali, danni esistenziali), in quanto, mentre i mercati coinvolti sono globali, i sistemi giuridici di riferimento sono statuali o areali. I danni poi, per ora non quantificabili, paiono emergere in relazione ai costi di informazione e di pubblicità preventiva e successiva, ai costi delle campagne di richiamo[8], alle sanzioni penali e amministrative delle varie Authority nazionali, alla perdita di valore dei titoli per gli azionisti, ai risarcimenti dei danni ai consumatori per i difetti di conformità dei prodotti e per le perdite di valore del bene usato, per il risarcimento dei danni ai distributori per la perdita di vendite, oltre agli eventuali danni esistenziali per i soggetti legittimati a richiederli. Queste esperienze bene evidenziano quanto nel 1971 Roberto Vacca prevedeva nel suo Il medioevo prossimo venturo: “I grandi sistemi organizzativi, tecnologici, associativi, continuano a crescere disordinatamente fino a raggiungere dimensioni critiche e instabili” in quanto “queste crisi sono dovute alla congestione cronica di quasi tutti i grandi sistemi, progettati e strutturati in modo [continua..]