Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta nella riforma Rordorf (di Paolo Montalenti (Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Torino)  )


- Il saggio è destinato agli Scritti in memoria di Michele Sandulli di prossima pubblicazione. -

L’articolo tratta di alcuni profili della riforma del codice civile e delle procedure concorsuali contenuti nella proposta di riforma della Commissione Rordorf. Sottolinea in particolare il tentativo di stabilire un collegamento sistematico tra impresa, società e insolvenza. Analizza criticamente le proposte di modifica del codice civile relativamente all’attribuzione del potere di gestione esclusivamente agli amministratori anche nelle società di persone e nelle s.r.l., proponendo una rettifica della norma proposta. Esamina le procedure di allerta sottolineando che la rilevazione dei sintomi di crisi dovrebbe essere anticipata allo stadio della possibilità di insolvenza (c.d. early warning) e non limitato alla fase della probabilità di insolvenza (c.d. twilight zone). Conclude segnalando alcuni profili critici in tema di indicatori della crisi.

Enterprise Management, organizational structures and alert procedures in the Rordorf Reform

The article deals with some aspects of the reform of insolvency procedures contained in the Rordorf Commission reform proposal. It emphasizes in particular the attempt to establish a systematic link between enterprise, company and insolvency rules. The author critically analyzes the proposed amendments to the Civil Code relating to the assignment of enterprise management exclusively to directors, even in partnerships and in s.r.l. He suggests a correction of the proposed rule. He examines the alert procedures emphasizing that the detection of crisis symptoms should be anticipated at the stage of the possibility of insolvency (early warning) and not limited to the phase of the probability of insolvency (twilight zone). He concludes by reporting some critical profiles on crisis indicators.

1. Profili di sistema. Le origini: impresa, società, insolvenza: settori separati Il decreto legislativo delegato – contenuto nella Proposta della Commissione Rordorf in attuazione della Legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155 [1], [2] – recante modifiche al Codice Civile prevede l’introduzione di un paradigma generale di correttezza gestionale dell’impresa, scolpito nel nuovo testo del­l’art. 2086, in cui verrebbe inserito un secondo comma così formulato: «L’im­prenditore, che operi in forma individuale, societaria o in qualunque altra veste, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale» (Proposta, Titolo I, art. 1, comma 2). Si tratta di una vera e propria clausola generale che impone un dovere di corretta gestione, per così dire “trasversale”, rispetto ai modelli di organizzazione dell’attività e che riveste quindi un valore di novità sistematica di centrale rilevanza. Una proposta che richiama l’intuizione di Paolo Ferro Luzzi sulla funzionalità del contratto associativo all’esercizio di attività [3]. Infatti, il nostro ordinamento commerciale è stato, per lungo tempo, segnato da una separazione netta tra tre settori ordinamentali. Nel codice del 1942 la disciplina dell’impresa è stata incentrata sulla definizione del soggetto (l’imprenditore contrapposto al professionista, all’opera­tore economico occasionale o privo di organizzazione o non perseguente scopi lucrativi) e sulla partizione in tre categorie (commerciale, piccolo, agricolo) connotate da statuti speciali fortemente differenziati. La struttura organizzativa dell’impresa è stata affidata ad uno scarno principio generalissimo (art. 2086 c.c.: «l’imprenditore è il capo dell’impresa») e ad un sintetico dovere di adozione delle «misure necessarie» «a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» (art. 2087 c.c.). Il diritto societario regolava esclusivamente i rapporti tra soci e società, tra società e terzi; tra società e creditori; l’organizzazione dell’impresa societaria era lasciata, in toto, all’autonomia privata; il profilo organizzativo era limitato ai rapporti intraorganici (i.e.: gli organi delegati) e interorganici (i.e.: art. 2405 [continua..]

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