Il saggio dopo aver illustrato la fisionomia delle garanzie autonome internazionali, si sofferma sul contratto autonomo di garanzia per verificarne l’ammissibilità e illustrarne il “funzionamento”.
1. La fisionomia delle garanzie autonome internazionali Le garanzie che accedono alle relazioni contrattuali di respiro internazionale sono tendenzialmente accomunate da una nota costante, consistente nella autonomia della promessa di garanzia dal rapporto garantito, che, pur nella profonda varietà del fenomeno negoziale considerato, consente di segnare uno steccato netto tra lo stesso e il genus delle garanzie accessorie, che nella fideiussione ritrova, come noto, il proprio paradigma normativo[1]. Le figure che presentano la segnalata caratteristica sono innumerevoli[2]: tra le più diffuse possono almeno menzionarsi, in apertura: a) il performance bond, garanzia finalizzata alla copertura del rischio dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dei contratti d'appalto o di fornitura, a beneficio delle imprese committenti; b) l'advanced payment bond, che, come si evince dalla denominazione, garantisce al beneficiario, in caso di risoluzione del contratto principale, il rimborso degli acconti di prezzo corrisposti alla controparte; c) il bid bond, strumento prestato a garanzia del pagamento degli oneri dovuti da parte dell'impresa aggiudicataria di una gara d'appalto che non sottoscriva il contratto messo a bando; d) il maintenance bond, negozio che accede per lo più a contratti d'appalto o di fornitura di impianti di lunga durata, a presidio della corretta funzionalità degli stessi nei primi anni di esercizio. In tali modelli di garanzia – il discorso vale per l'intero genus considerato – a differenza di quanto accade nelle garanzie accessorie tradizionali, il contratto contempla una esplicita rinuncia del garante a sollevare eccezioni di qualunque natura tratte dal rapporto garantito, rinuncia che, nel precludere qualunque possibilità di sindacato sulle ragioni che stanno alla base della lesione del credito garantito, rende la prestazione di garanzia – almeno in linea di principio – dovuta <<non solo nell'ipotesi di inadempimento ma anche nel caso in cui l'obbligazione del debitore principale non sia venuta ad esistenza o sia divenuta successivamente impossibile>>[3] . Il tratto ora menzionato – che costituisce il portato fondamentale della figura dalla quale le moderne garanzie internazionali sono storicamente gemmate (il Garantievertrag) – nelle forme di garanzia più evolute coesiste con un ulteriore elemento caratterizzante, rappresentato dall'esonero del beneficiario dall'onere della prova dell'effettivo stato di insoddisfazione del credito garantito, che di qualunque garanzia – che è per definizione impegno di natura sussidiaria[4] - è presupposto immanente di esigibilità. Tale elemento è legato all'impiego – divenuto nel tempo socialmente tipico – delle clausole di pagamento <<a prima domanda>>, clausole estranee alla struttura primigenia del ceppo negoziale di riferimento, la [continua..]