Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Funzione nomofilattica. Pluralità di giurisdizioni e unità di interpretazione (di Marco Casavecchia)


L’Autore – prendendo spunto dal memorandum firmato il 15-5-2017 dai presidenti della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, nonché dai procuratori generali presso la Cassazione e la Corte dei Conti, memorandum teso ad una più uniforme interpretazione del diritto – coglie l’occasione per sollecitare, in ambito giuridico, una più vasta discussione in tema di interpretazione delle norme giuridiche, per studiare queste ultime anche alla luce dell’etica, dell’economia e delle discipline scientifiche in genere.

Plurality of Jurisdiction and Consistent Interpretation

The Author – taking inspiration from the memorandum signed on the 15th of May 2017 by the Presidents of the Italian Supreme Court of “Cassazione” and by the “Corte dei Conti”, as well as by the General Prosecutor at the Cassazione and at the Corte dei Conti, which aimed at giving a more uniform interpretation of law – take the opportunity to boost in the juridical field, a wider debate about the topic of the interpretation of legal provisions, in order to study them in the light of ethics, economics and of scientific disciplines broadly speaking.

Sommario: 1. Pluralità di giurisdizioni e pluralità di funzioni nomofilattiche. – 2. Pluralità di funzioni nomofilattiche e tendenziale principio dell’unità dell’interpretazione-applicazione del diritto. – 3. Ancora sulla nomofilachia in relazione alla funzione giurisdizionale. – 4. Funzione unificatrice da parte della Cassazione. – 5. Bibliografia. 1. Pluralità di giurisdizioni e pluralità di funzioni nomofilattiche 1.1. – Nell’ordinamento giuridico italiano sono previste tre funzioni giurisdizionali: (a) quella della giustizia ordinaria che viene esercitata, al livello più alto, dalla Cassazione (artt. 24, 102, 111, 113 Cost.); (b) quella della giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato: artt. 24, 100, 103, 111, 133 Cost.); (c) quella della giustizia contabile esercitata dalla Corte dei Conti (artt. 100, 103, 111, 113 Cost.). A tali funzioni si possono aggiungere: (d) quella dei giudici tributari (d.l. 31-12-1992, n. 546 e smi) e (e) quella dei giudici militari (art. 103 Cost. e d.l. 66/2012) che, ambedue, confluiscono –e per quel che rileva ai fini del presente scritto– nel solco della giustizia ordinaria, visto che le decisioni dei relativi giudici, in ultimo grado, sono sottoposte al giudizio di legittimità della Cassazione (artt. 62 d.l. 546/92 e 57-67 del d.l. 66/2010). 1.1.1. – Alla Cassazione, poi, spetta il compito di dirimere i contrasti in punto giurisdizione (artt. 111/u.c. cost; 37, 41 e 360/1, n. 1), 362, 367 e 368 cpc; 20 cpp; 4, 9-11 d.l. 2-7-2010, n. 104; 13-17 d.l. 26-8-2016, n. 174; 3 d.l. 546/92). 1.1.2. – Ai massimi organi giurisdizionali spetta, infine, la funzione nomofilattica. Questa è prevista: (i) per la Cassazione, dagli artt. 65 del rd 30-1-1941, n. 12 (per il quale a tale organo spetta il compito di provvedere alla «esatta osservanza e uniforme interpretazione della legge, [alla] unità del diritto oggettivo nazionale, [al] rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni»), nonché dagli artt. 360 bis, 363, 374, 375, 376, 384, 420 bis cpc (secondo le recenti modifiche apportate dal d.l. 31-8-2016, n. 168, convertito nella l. 25-10-2016, n. 197); (ii) per il Consiglio di Stato, dall’art. 99 del d.l. 104/2010 (per il quale: «1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio può rimettere il ricorso all’esame dell’adunanza plenaria. L’adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può restituire gli atti alla sezione. 2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d’ufficio, può deferire all’adunanza plenaria qualunque ricorso, per [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio