Rielaborazione dell’intervento svolto in occasione del Laboratorio di diritto commerciale “La nuova disciplina del bilancio di esercizio” in occasione della presentazione del volume Il bilancio d’esercizio di Cagnasso, De Angelis, Racugno, nel Commentario Schlesinger-Busnelli, 2018, tenutosi in data 14 dicembre 2018 presso il Campus Luigi Einaudi nella Università degli Studi di Torino.
L’articolo si sofferma sul nesso tra funzione informativa del bilancio e invalidità della relativa delibera di approvazione, evidenziando alcuni orientamenti giurisprudenziali incentrati sulla valorizzazione dell’informazione contabile quale criterio per restringere od estendere gli spazi di impugnativa di bilancio.
Accounting Information and Legal Formalism This paper deals with the connection between the accounting information and invalidity of financial statement approval resolutions. It focuses on jurisprudence guidelines based on the valorization of accounting information as criterion to restrict or extend the litigation space.
1. Introduzione
Le relazioni che abbiamo ascoltato hanno messo in evidenza, anche in una prospettiva storica, le due sostanziali direttrici dell’evoluzione del diritto contabile verso: 1) la valorizzazione della funzione informativa del bilancio d’esercizio; 2) il parziale superamento di una concezione del bilancio esclusivamente come strumento finalizzato a misurare il risultato economico dell’impresa nell’esercizio di riferimento.
Su questa premessa mi propongo di mettere a fuoco il nesso tra funzione informativa del bilancio e nullità della relativa delibera di approvazione; la giurisprudenza sul bilancio è infatti in larghissima parte formata sulle impugnative, sicché le sentenze sulla patologiadel bilancio contengono informazioni e considerazioni essenziali anche sulla fisiologia del bilancio.
2. La funzione informativa del bilancio come criterio di valutazione della fondatezza dell’impugnativa
Il punto di partenza del ragionamento (che in questa sede possiamo assumere come pacifico in ragione del consolidato orientamento della giurisprudenza) è che i vizi di contenuto del bilancio costituiscono motivo di nullità della relativa delibera di approvazione, avente oggetto illecito in ragione della natura inderogabile delle norme contabili. Tali vizi sono schematicamente riconducibili: a) all’omissione di voci, dati o informazioni prescritti dagli artt. 2423 ss.; b) alla violazione dei criteri di iscrizione delle voci del conto economico (art. 2425-bis) o dei criteri di valutazione delle voci dello stato patrimoniale (art. 2426).
Dagli anni ’70 del secolo passato la giurisprudenza, a fronte di una crescente proliferazione delle impugnative, ha cercato un punto di equilibrio tra le esigenze di legalità e il rifiuto di una concezione ultra-formalistica del diritto contabile, che avrebbe incentivato azioni strumentali e di disturbo; la funzione informativa del bilancio è stata utilizzata dalla giurisprudenza come “filtro” per vagliare la fondatezza delle impugnative.
In questo senso le clausole generali di chiarezza, verità e correttezza svolgono anche una funzione selettiva dei vizi invalidanti: numerose sentenze – antecedenti come successive alla riforma del 1991 – hanno ritenuto irrilevanti vizi di chiarezza o precisione dello stato patrimoniale o del conto economico ove le informazioni adeguate ad una comprensione del bilancio siano comunque contenute nella relazione degli amministratori e dei sindaci, ovvero siano state fornite in sede assembleare.
Altra parte della giurisprudenza ha percorso sentieri diversi, ma la questione è stata ridimensionata dal diritto positivo: l’art. 2423, comma 4 [inserito dall’art. 6 comma 2, lett. b), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 13] ha rafforzato la portata del (pre-esistente) principio di rilevanza o materialità, da intendersi [continua..]