<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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I fondi sanitari integrativi: una prima visione di insieme (di Elisabetta Piras)


La situazione attuale della sanità integrativa in Italia evidenzia che, differentemente dalla previdenza complementare, lo specifico quadro normativo di riferimento si compone di scarne e, a tratti, disorganiche disposizioni legislative alle quali si contrappongono, nella prassi, fattispecie eterogenee in cui sono coinvolti, a vario titolo, una molteplicità di soggetti nella veste di fonti istitutive, di gestori dei fondi sanitari e di erogatori delle prestazioni contrattualmente previste. Il presente lavoro prende le mosse dalla disamina del quadro normativo e delle principali tipologie di forme di assistenza sanitaria integrativa e si conclude con un’analisi critica dell’attuale sistema di vigilanza.

1. Premessa Come è noto, il sistema sanitario italiano è di carattere universalistico: esso, finanziato dalla imposizione fiscale, garantisce le cure sanitarie, in linea di principio, a tutte le fasce di popolazione; è, inoltre, un modello fondato sulla centralità pubblica e articolato su diversi livelli territoriali per quanto attiene all’erogazione delle prestazioni. Pur presentando aspetti positivi, posto che l’Italia è tra i paesi con minori disuguaglianze (formali) nell’accesso della popolazione ai trattamenti sanitari, il sistema sanitario nazionale evidenzia, oggi più che mai, profili di criticità per quanto attiene alla sostenibilità della spesa pubblica, ai tempi di attesa per la fruizione dei servizi e all’aumento significativo dei bisogni di assistenza causati dall’invecchiamento della popolazione. Di fatto nel sistema sanitario nazionale sono ormai emerse iniquità ai danni di quelle fasce più deboli della popolazione che per poter accedere alle cure in tempi rapidi devono ricorrere ad un esborso “di tasca propria” (c.d. out of pocket)[1]. E’, quindi, comprensibile che già a partire dagli anni ’90, analogamente a quanto è accaduto per la previdenza complementare, sia maturata a livello politico l’idea di favorire la nascita e lo sviluppo di un secondo pilastro, la sanità integrativa, realizzata attraverso i fondi sanitari[2]. La situazione attuale della sanità integrativa in Italia evidenzia che, differentemente dalla previdenza complementare, lo specifico quadro normativo di riferimento si compone di scarne e, a tratti, disorganiche disposizioni legislative alle quali si contrappongono, nella prassi, fattispecie eterogenee in cui sono coinvolti, a vario titolo, una molteplicità di soggetti nella veste di fonti istitutive, di gestori dei fondi sanitari e di erogatori delle prestazioni contrattualmente previste[3].  Infine, taluni enti, quali le Regioni, pur essendovi legittimati dal legislatore, allo stato attuale, parrebbero essersi limitate a svolgere un ruolo di promozione ed incentivazione alla costituzione degli stessi[4].   2. Il quadro normativo di riferimento Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 è il primo provvedimento normativo che ha assunto un ruolo centrale nella regolamentazione dei fondi sanitari integrativi: in attuazione della delega contenuta nella l. n. 421 del 1992, il Governo ha dettato talune disposizioni relative al riordino della disciplina in materia sanitaria. L’art. 9 del suddetto decreto prevedeva nella sua versione originaria la possibilità di attuare “forme differenziate di assistenza” per particolari tipologie di prestazioni, fermi restando i livelli uniformi di assistenza di cui all’art. 1 del decreto in esame, ovvero i servizi e le prestazioni standard che il Servizio Sanitario [continua..]

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