Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Fondazione e impresa (di Gabriele Racugno. Professore ordinario f.r. di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Cagliari)


Parere pro veritate

 

La fondazione – che svolge la propria attività senza fini di lucro, ma con metodo economico, cioè con copertura dei costi con i ricavi – assume la qualità di imprenditore commerciale, e come tale è soggetta a fallimento.

Foundation and Enterprise

The foundation – which carries out its own non-profit activity, but with an economic method, that is, with costs coverage with revenues – assumes the status of commercial entrepreneur, and as such is subject to bankruptcy.

 
Parere sulla natura giuridica della Fondazione xxx Mi viene chiesto un motivato parere legale sulla natura giuridica della Fondazione xxx, e se sia ravvisabile in capo alla stessa la qualità di imprenditore commerciale soggetto a fallimento.   Nello statuto della Fondazione si legge che la stessa ha lo scopo di promuovere, in tutte le possibili forme: – la ricerca scientifica sulle cause e i possibili rimedi delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali; – la diffusione delle conoscenze acquisite; – l’integrazione dei portatori di handicap nella società civile; – l’assistenza, riabilitazione e cura dei minorato, degli anziani, dei disabili in genere, dei tossicodipendenti, degli emarginati e, più in generale la rimozione della condizione delle cause del bisogno. Per il raggiungimento dei fini statutari la Fondazione è aperta al confronto e contributo di Enti Pubblici e privati, associazioni ed organismi sia nazionali che internazionali.   Il problema centrale di questo parere concerne la verifica della sussistenza o meno nella Fondazione xxx della qualità di imprenditore. Ne consegue pertanto la necessità di prendere le mosse dall’art. 2082 del codice civile, secondo cui «È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzativa al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». In sintesi, questa norma presuppone: A) un’organizzazione, che si concretizzi nella creazione di un apparato pro­duttivo stabile e complesso formato da persone e da beni strumentali; B) l’economicità dell’attività, su cui è necessario diffondersi in appresso; C) la professionalità, intesa come esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva; D) la destinazione al mercato dell’attività.   È pacifico che la qualità di imprenditore può essere assunta anche quando lo scopo dell’attività perseguito sia ideale. Ed in tal senso lo statuto della Fondazione xxx, all’art. 2, prevede espressamente che la Fondazione non ha fini di lucro. Considerato che i presupposti sub A), C) e D) sussistono pacificamente nella Fondazione xxx, è necessario individuare il significato che nell’art. 2082 riveste l’“attività economica”. Di qui la necessità di verificare come va intesa l’espressione attività economica al fine di accertare se l’attività della Fondazione xxx possa essere qualificata come economica.   Va subito puntualizzato che ciò che qualifica un’attività come economica non è solo il fine (produttivo) con cui essa è indirizzata. È anche il modo, il metodo con cui essa è svolta. [continua..]

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