Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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I finanziamenti alle imprese garantiti da trasferimento di bene immobile... (di Andrea Zoppolato (Avvocato del foro di Milano.))


L'articolo descrive la disciplina dell'art. 48-bis del testo unico bancario, introdotto dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59 (c.d. “decreto banche”), che prevede una forma di garanzia che un imprenditore può prestare in favore di un istituto finanziatore consistente nel trasferimento a tale parte finanziatrice di un bene immobile sospensivamente condizionato all'eventuale inadempimento del prenditore a talune obbligazioni relative al sottostante finanziamento. Nel caso in cui il trasferimento di tale bene immobile divenga efficace per l'avverarsi della condizione, la parte finanziatrice dovrà corrispondere al debitore l'eventuale differenza tra valore di stima del bene e il debito inadempiuto, secondo lo schema del c.d. patto marciano.

Facilities granted to corporations secured by the transfer of real estate assets...

The article describes the discipline under section 48-bis of the Italian banking act, introduced by law decree dated 3 May 2016, no. 59 (“decreto banche”), providing for a form of guarantee which may be granted by corporations to a lender of a financing consisting in the transfer to such lending party of a real estate asset conditioned to the possible breach by the borrower to certain obligations under the relevant facility agreement. Should the transfer of such real estate asset become effective following the verification of the condition precedent, the lender shall pay to the borrower the amount corresponding to any possible difference between the estimate value of the transferred asset and the outstanding debt of the borrower, pursuant to the scheme of the “patto marciano”.

1. Introduzione Le ristrettezze dell'attuale mercato del credito, l'entità delle perdite su crediti deteriorati che appesantiscono i bilanci degli istituti bancari e che sono suscettibili in qualche caso addirittura di mettere in crisi da sottocapitalizzazione gli stessi, nonché le croniche lungaggini dei procedimenti esecutivi per il recupero dei crediti, aventi a propria volta riflessi negativi sul rating e dunque sul valore di mercato dei c.d. non performing loans, hanno di recente indotto il legislatore all'emanazione di talune norme volte a fornire alle istituzioni finanziarie un ventaglio più ampio di garanzie che dovrebbero, auspicabilmente, consentire un più agevole accesso al credito per le imprese. In particolare, gli istituti di credito, nell'erogare finanziamenti alle imprese, cercano spesso di garantire le proprie ragioni creditorie mediante garanzie aventi a oggetto beni immobili di proprietà del debitore e non c'è dubbio che, nell'ordinamento italiano, una delle criticità nel caso di inadempimenti dei debitori riguardi le difficoltà e la tempistica per l'eventuale recupero coattivo del credito mediante la vendita dei beni costituiti in garanzia ai sensi delle vigenti disposizioni. In tale contesto si inserisce una delle novità di maggior rilievo del d.l. 3 maggio 2016, n. 59 (c.d. “decreto banche”) [1] ossia la norma, prevista dal relativo art. 2 che, in tema di finanziamenti alle imprese, introduce una nuova disposizione all'interno del testo unico bancario [2]per prevedere la possibilità per gli imprenditori di garantire, a talune condizioni, i finanziamenti erogati in proprio favore mediante il trasferimento al creditore di un bene immobile sospensivamente condizionato all'inadempimento, secondo lo schema del c.d. patto marciano. Tale innovazione, che potrebbe costituire un'alternativa per gli istituti bancari alla tradizionale garanzia ipotecaria [3], prevede che il creditore possa appropriarsi del bene immobile dato in garanzia in deroga al principio del monopolio pubblico dei procedimenti esecutivi, non lasciando tuttavia il debitore-espropriato privo di tutela, nella misura in cui riconosce a quest'ultimo il diritto di ricevere dal creditore l'ammontare risultante dall'eventuale differenza positiva tra il valore di stima del bene oggetto di garanzia e l'ammontare del credito residuo vantato dall'istituto finanziatore. L'articolato introdotto nel testo unico bancario dall'art. 2 del d.l. n. 59/2016 si compone di ben quindici commi e, come suggerito dalla rubrica, consente agli intermediari finanziari vigilati, da un lato, e agli imprenditori, dall'altro, di stipulare contratti di finanziamento che corrispondano allo schema, sopra descritto, del patto marciano, nella misura in cui potranno prevedere una garanzia consistente nel trasferimento di un bene immobile di proprietà del prenditore o di un [continua..]

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