<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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L´esterovestizione: alcuni spunti su ipotesi (talvolta) assimilate anche se giuridicamente non sovrapponibili (di Anna Rita Ciarcia, Ricercatore di Diritto tributario e Professore aggregato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli)


Il fenomeno dell’esterovestizione ha dato luogo a diverse interpretazioni giuridiche; generalmente con tale termine si indica la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una persona giuridica all’estero, soprattutto in quei Paesi che offrono un trattamento fiscale più vantaggioso rispetto a quello previsto a livello nazionale. Le norme del TUIR impongono all’A.F. l’onere di fornire la prova della fittizietà del trasferimento all’estero della società analizzando il concetto di sede effettiva. La giurisprudenza penale, per prima, ha analizzato il legame tra esterovestizione e libertà di stabilimento. Il legislatore, poi, è intervenuto prevedendo delle ipotesi di presunzione relativa di residenza in Italia in determinate circostanze. Brevi cenni, infine, vengono dedicati alla questione della notifica dell’atto nei confronti delle società che si presumono esterovestite.

Relocation abroad: some insights into hypotheses that are (sometimes) assimilated, even if they do not legally overlap

The issue of corporate relocation abroad has given rise to different legal interpretations; generally, this term indicates the fictitious location of the tax residence of a legal person abroad, especially in those countries that offer a more favourable tax treatment than that envisaged at the national level. The TUIR rules place the burden on the tax authorities to provide evidence of the fictitious transfer abroad by analyzing the concept of actual headquarters. Criminal jurisprudence was the first to investigate the legal relationship between relocation abroad and freedom of establishment. The legislator then intervened by providing for hypotheses of relative presumption of residence in Italy in certain circumstances. Finally, brief mention is made of the question of the notification of the act against companies presumed to be foreign-invested.

Keywords: Relocation abroad – place of management – freedom of establishment – presumption – notification of the deed.

1. Premessa L’esterovestizione rappresenta una terminologia piuttosto vaga sul piano giuridico/tributario, che ha dato luogo a sovrapposizioni, spesso foriere di confusioni applicative, tra ipotesi di elusione (ovvero abuso del diritto) e di evasione (simulazione, interposizione fittizia). Attesa le diversità procedimentali e sanzionatorie tra evasione fiscale e abuso dopo l’entrata in vigore dell’art. 10 bis della l. n. 212/2000, è importante distinguere le diverse ipotesi di “esterovestizione”, riconducendo ciascuna alla propria disciplina di riferimento. A ciò si aggiunga che in taluni casi la normativa ha regolato il fenomeno con presunzioni legali relative, anch’esse foriere di specifiche complessità applicative, anche sul piano della notifica degli atti di accertamento. La norma di riferimento del presente lavoro è l’art. 73, terzo comma, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 che individua espressamente le ipotesi in cui, ai fini Ires, una società si considera residente in Italia. L’articolo citato è stato integrato, nel 2006, con delle ipotesi di presunzione legale relativa con riguardo alla residenza effettiva [1] delle persone giuridiche. Genericamente, si fa riferimento all’esterovestizione quando una società è formalmente residente all’estero ma, in presenza di determinati presupposti stabiliti dalla legge, essa in effetti ha la residenza in Italia, dove quindi dovrebbe presentare la dichiarazione dei redditi ed essere conseguentemente soggetta a tassazione. In questi casi, rigorosamente intesi ed a prescindere da ogni contestazione di fittizietà della sede legale estera, l’esterovestizione rappresenta una diretta violazione di una disposizione tributaria, l’art. 73 citato [2], essendo pertanto riconducibile ad ipotesi di evasione fiscale; in seguito alla contestazione di un’i­potesi simulatoria in senso stretto (contrapposizione tra residenza effettiva e residenza fittizia) si realizza una distinta ipotesi evasiva con le relative conseguenze, anche eventualmente in ambito penale, in presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa. Diversamente, laddove invece la concreta ipotesi di “esterovestizione” non violi alcuna disposizione tributaria, ma purtuttavia fosse ritenuta come abusiva ai sensi dell’art. 10 bis, la vicenda andrà regolata nell’ambito di tale regime, con tutte le conseguenze motivazionali, probatorie e sanzionatorie (amministrative) ivi previste [3]. Proprio per la accennata vaghezza con cui è utilizzato applicativamente il termine “esterovestizione”, nonostante siano invece specificamente diversificate le conseguenze fiscali ricadenti su tale tipologia, ciascuna ipotesi concreta definita come tale va verificata attentamente caso per caso, così che i diversi strumenti di contrasto [continua..]

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