Il presente scritto analizza alcuni aspetti delle procedure di esecuzione forzata aventi ad oggetto partecipazioni in società di persone: società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice.
Enforcement on shares in partnership: the problematic “state of the art” The paper analyses some aspects of enforcement procedures on shares in partnerships, general partnerships and limited partnerships.
Sommario:
1. Premessa: la delimitazione dell’oggetto dell’indagine. – 2. La tesi tradizionale della impignorabilità/inespropriabilità della quota. – 3. La tesi evolutiva della pignorabilità/espropriabilità della quota in caso di libera trasferibilità della medesima. – 4. La critica “sostanzialistica” alla tesi evolutiva. – 5. Le critiche alla critica “sostanzialistica”. – 6. L’impignorabilità/inespropriabilità delle quote di società di persone nella prospettiva dell’attuazione della responsabilità patrimoniale. – 7. Il fondamento della responsabilità illimitata del socio e la necessità del coordinamento tra creditori personali e creditori sociali. – 8. Il trattamento prioritario riservato ai creditori sociali rispetto a quelli personali. – 9. Il cumulo della responsabilità patrimoniale in caso di circolazione della quota di società di persone. – 10. L’assenza di appetibilità nel mercato per quote di società che trasferiscono l’illimitata responsabilità dei soci. – 11. La conclusione dell’impignorabilità/inespropriabilità della quota di società di persone.
1. Premessa: la delimitazione dell’oggetto dell’indagine
Il presente lavoro intende occuparsi dell’espropriazione forzata di partecipazioni in società di persone, cioè, analiticamente, le quote di società: 1) semplice, 2) in nome collettivo, nonché 3) in accomandita semplice.
Fermo che i creditori sociali possono rivalersi non soltanto sul patrimonio della società di persone, ma anche, in linea di principio, su quelli di tutti i soci, in quanto illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, la questione dell’espropriazione forzata (e, pertanto, della pignorabilità ed espropriabilità) delle quote delle società di persone si pone soltanto in relazione alla ed al fine della soddisfazione coattiva dei creditori particolari dei soci.
Specificamente dedicati al tema sono gli artt. 2270 e 2305 c.c., entrambi con la medesima rubrica (“Creditore particolare del socio”), per l’espropriazione forzata delle quote di società, rispettivamente: – semplice, – in nome collettivo ed in accomandita semplice, in forza del rinvio compiuto dall’art. 2315 c.c. (“Norme applicabili”).
Tutte queste disposizioni non sono state toccate né dalla riforma organica del 2003 (che ha riguardato, come ben noto, soltanto le società di capitali e cooperative), né da altre riforme, sicché risalgono nella loro formulazione alla codificazione originaria del 1942.
Nonostante gli oltre 75 anni di vigenza delle disposizioni rilevanti, non soltanto manca qualsiasi [continua..]