Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Dagli enti del terzo settore alle società di mutuo soccorso (di Gabriele Racugno (Professore ordinario f.r. di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Cagliari))


Intervento al Convegno “Diritto alla salute e contratto di impresa” – Cagliari, 12-13 ottobre 2018.

Le società di mutuo soccorso, risalenti all’ormai lontano anno 1886, hanno ricevuto nuova vita con il d.lgs. n. 179/2012, e una ulteriore qualificazione con il loro annovero tra gli Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017).

Nonostante un’infelice formulazione della legge che le ha rinnovate, le società di mutuo soccorso possono svolgere attività d’impresa, con un metodo economico che esclude ogni finalità di lucro, ed è loro riservato un ruolo attivo nel settore della sanità integrativa, seppure “nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali”.

From the third sector organizations to the mutual aid companies

The mutual aid companies (“società di mutuo soccorso”), dating back to the distant year 1886, received new disciplinary lymph with the d.lgs. n. 179/2012, and a further qualification with their inclusion among the third sector organizations (d.lgs. n. 117/2017).

Despite an unhappy drafting of the law has revised them, the mutual aid companies can carry out commercial activities, in line with an economic approach which excludes any profit purpose, and they have reserved an active role in the field of the complementary healthcare system, although “within the limits of their financial and equity resources”.

 
1. Genesi della disciplina Le Società di Mutuo Soccorso, di antica origine (l. 15 aprile 1886, n. 3818) – storicamente concepite come strumento giuridico per assicurare ai soci e alle loro famiglie un risarcimento al verificarsi di particolari eventi, quali infortuni, malattia, invalidità al lavoro, vecchiaia, morte – hanno ricevuto nuova vita con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), che, all’art. 23, ha modificato in modo organico la disciplina di queste società ed ha offerto loro spazi e possibilità di operare nel settore previdenziale e sanitario, sempre a favore dei soli soci con una marcata organizzazione d’impresa, di guisa da poter ora svolgere un ruolo attivo nella sanità integrativa. Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421” (successivamente modificato dal d.lgs. n. 517 del 1993 e dal d.lgs. n. 229 del 1999), all’art. 9, rubricato “Fondi sanitari integrativi”, annovera le Società di mutuo soccorso tra i soggetti che possono istituire i fondi sanitari integrativi [1]. Prima di soffermarmi sull’argomento, è opportuno prendere le mosse dalla normativa sugli Enti del Terzo Settore [2] di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 [3], che ha dato pieno riconoscimento, anche sul terreno civilistico, ad enti e organizzazioni riconducibili alle figure di cui al primo libro del codice civile, che avevano la loro disciplina essenzialmente in ambito fiscale con la normativa sulle c.d. Onlus; e, per quanto concerne le Società di Mutuo Soccorso, all’art. 42, ha espressamente statuito che «sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni». La nuova disciplina individua ora con chiarezza all’art. 4 i soggetti che possono far parte del Terzo Settore, delimitandone in modo netto il perimetro di operatività. In particolare possono considerarsi enti del Terzo Settore esclusivamente i seguenti soggetti: «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore». L’attività economica che [continua..]

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