La Corte di Cassazione torna ad interrogarsi sull’applicabilità analogica dell’art. 2557 c.c.. La sentenza in commento costituisce l’approdo di un percorso giurisprudenziale che, partendo da un’interpretazione letterale della norma, è giunto nel giro di un ventennio a ritenere il divieto di concorrenza applicabile ogni volta in cui si sia verificata una sostituzione di un imprenditore ad un altro nella titolarità sostanziale dell’azienda (come avviene, ad esempio, nel caso della cessione di partecipazioni di società di capitali).