<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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L'esercizio del diritto di recesso in caso di trasformazione da s.r.l. in s.p.a.... (di Bianca Maria Scarabelli)


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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 novembre 2018, n. 28987, prende in esame la disciplina applicabile al diritto di recesso del socio di una società a responsabilità limitata a seguito di trasformazione della stessa in una società per azioni.

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Nel commento si ripercorreranno i passaggi argomentativi della motivazione, soffermandosi sulle modalità ed i criteri di interpretazione delle norme dettate dalla Riforma in tema di s.r.l., ove presentino lacune.

Secondo la ricostruzione prospettata della Corte Suprema, in caso di trasformazione, la disciplina applicabile è quella dell’art. 2473 c.c., comma 1, per le s.r.l., che non indica, a differenza dell’art. 2437-bis c.c. dettato in tema di s.p.a., le modalità e i termini di decadenza, lasciando all’autonomia statutaria la regolamentazione di tali aspetti. Pertanto il diritto di recesso del socio andrà esercitato secondo le modalità e nel termine previsto dallo statuto della s.r.l. prima della sua trasformazione in s.p.a.

In mancanza di una previsione statutaria a tal riguardo, come nel caso posto al­l’attenzione della Corte di Cassazione, non troverà applicazione analogica l’art 2437-bis c.c., ma l’esercizio del diritto di recesso dovrà conformarsi ai principi di buona fede e correttezza, generali canoni interpretativi e di esecuzione del contratto, nonché fonte di integrazione dello stesso. Spetterà quindi al giudice di merito valutare le modalità concrete di esercizio del diritto e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato rispetto all’evento che lo ha legittimato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti.

The exercise of the right of withdrawal in case of transformation of a limited liability company into a joint-stock company...

The Italian Supreme Court, in judgment no. 28987 of 12 November 2018, examines the rules applicable to the shareholders’ right of withdrawal from a limited liability company following its transformation into a joint-stock company.

The analysis will follow the Court’s reasoning, dwelling on the criteria of interpretation of the rules introduced by the Reform of the limited liability companies, in case of regulatory gaps.

According to the interpretation proposed by the Supreme Court, in case of transformation, the applicable rules are those of Article 2473, paragraph 1 of the Italian Civil Code, relating to the limited liability company, which does not indicate, unlike Article 2437-bis of the Italian Civil Code, applicable to joint-stock companies, the term and the procedures relating to the forfeiture from the right of withdrawal, leaving such aspect to be e regulated by the company’s by-laws. Therefore, the shareholder’s right of withdrawal must be exercised in the manner and within the time period provided for by the by-laws of the limited liability company, before its transformation into a joint stock company.

In case the by-laws do not provide for a provision in this regard, as in the case brought to the attention of the Supreme Court, Article 2437-bis of the Italian Civil Code will not be applied by analogy and the exercise of the right of withdrawal shall have to comply with the principles of fairness and good faith, which are general rules for interpretation and execution of contracts, as well as source of integration of the same. It will therefore be up to the Court of first instance to assess the process undertaken for exercising the right and, in particular, the appropriateness of the term within which the withdrawal has been exercised with respect to the event that justified it, taking into account the plurality of interests involved.

1. Premessa Con la sentenza in commento [1], la Suprema Corte prende in esame la disciplina applicabile al diritto di recesso del socio di una società a responsabilità limitata a seguito di trasformazione della stessa s.p.a. Si tratta di una questione rispetto alla quale non si rinvengono precedenti conformi, ma sulla quale si era già espressa la dottrina, seppure in senso parzialmente difforme [2]. La decisione che si annota, affronta due interrogativi principali: il primo relativo all’applicabilità o meno in caso di trasformazione della s.r.l. delle norme post trasformazione dettate in tema di s.p.a.; il secondo attinente alla disciplina applicabile nel caso in cui lo statuto della s.r.l. non preveda un termine per l’esercizio del diritto di recesso. In primo luogo, dopo aver ricostruito i caratteri salienti della società a responsabilità limitata e la funzione del diritto di recesso nell’impianto della Riforma, la Corte di legittimità focalizza il proprio discorso sulle norme applicabili all’esercizio del diritto di recesso in caso di trasformazione da s.r.l. a s.p.a., giungendo ad affermare l’applicabilità della disciplina ante trasformazione, di cui all’art. 2473 c.c., comma 1. Non contemplando tale articolo le modalità e il termine per l’esercizio del diritto di recesso, troveranno necessariamente applicazione le regole dettate dallo statuto. Nel caso in cui – ed è questa la seconda questione affrontata dalla sentenza – lo statuto della s.r.l. non preveda né le modalità né il termine per l’esercizio del diritto, esclusa l’applicazione analogica delle norme dettate in tema di s.p.a., la Corte Suprema afferma che il predetto diritto deve essere esercitato secondo i – e successivamente vagliato dal giudice di merito alla luce dei – criteri di buona fede e correttezza, generali canoni interpretativi e di esecuzione del contratto, oltre che fonte integrativa dello stesso. L’esegesi prospettata dalla Corte di legittimità rende la sentenza in commento particolarmente rilevante poiché viene affrontata la questione sistematica dell’interpretazione delle norme dettate dal legislatore della Riforma in tema di s.r.l., con particolare riferimento ai criteri ermeneutici delle norme lacunose. 2. Il caso di specie e le questioni interpretative poste alla Corte di Cas­sazione Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte Suprema, l’assemblea sociale aveva deliberato la trasformazione della società, approvata in data 24 febbraio 2004, da società a responsabilità limitata a società per azioni e la relativa delibera era stata iscritta nel competente registro delle imprese in data 2 aprile 2004. In conseguenza di ciò due dei soci avevano esercitato il recesso con lettere [continua..]

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