Rielaborazione dell’intervento svolto in occasione del Laboratorio di diritto commerciale “La nuova disciplina del bilancio di esercizio” in occasione della presentazione del volume Il bilancio d’esercizio di Cagnasso, De Angelis, Racugno, nel Commentario Schlesinger-Busnelli, 2018, tenutosi in data 14 dicembre 2018 presso il Campus Luigi Einaudi nella Università degli Studi di Torino.
L’introduzione del rendiconto finanziario, tra i documenti obbligatori del bilancio di esercizio, deve essere accolta con favore, in quanto è uno strumento utile per valutare lo stato di salute finanziaria dell’impresa e la politica di remunerazione degli azionisti.
News on financial dynamics of companies The introduction of the financial statement, among the mandatory documents of the financial statements, must be welcomed, as it is a useful tool for assessing the company’s financial health and the remuneration policy of shareholders.
1. Il rendiconto finanziario
Una delle linee portanti della recente riforma in materia di bilanci – contenuta nel d.lgs. n. 139/2015 – è stata la valorizzazione delle dinamiche finanziarie dell’impresa, che devono distinguersi dai profili i) patrimoniali ed ii) economico-reddituali.
L’attenzione del legislatore per le dinamiche dell’impresa aventi natura finanziaria si esplicita in una maggiore considerazione per l’andamento dei flussi finanziari e, quindi, delle entrate e delle uscite monetarie (movimentazione della banca e della cassa) che prescindono dalla maturazione dei ricavi e dall’iscrizione dei costi nel conto economico, secondo il noto principio della competenza economica.
In particolare, tramite l’introduzione dell’art. 2425-ter c.c., è stata disciplinata la redazione di un nuovo documento di bilancio: il rendiconto finanziario, dal quale devono risultare – appunto – i flussi finanziari dell’impresa, distinti in base alla natura dell’attività da cui i flussi provengono [1]. In particolare, devono essere distinti i flussi dell’attività: (i) operativa, attraverso la quale si realizza la cosiddetta “missione d’impresa”, cioè l’attività tipica; (ii) di investimento, che riguarda gli acquisti o le vendite di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie; (iii) finanziaria, che concerne l’ottenimento o la restituzione di risorse finanziarie sotto forma di capitale di rischio o di debito [2].
L’introduzione del rendiconto finanziario, quale documento obbligatorio per chi redige il bilancio secondo i principi dettati dal codice civile e dai principi contabili nazionali emanati dall’O.I.C., ha finalmente permesso di concretizzare e “dare attuazione” alla previsione, da sempre, contenuta nell’art. 2423 c.c. secondo cui “il bilancio ... deve rappresentare ... la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economicodell’esercizio”. Infatti, mentre la situazione patrimoniale era già rappresentata nello stato patrimoniale e il risultato economico dell’esercizio nel conto economico, mancava – prima dell’entrata in vigore dell’art. 2425-ter c.c. – un documento esclusivamente dedicato all’illustrazione della situazione finanziaria dell’impresa e, dunque, un documento dal quale, con immediatezza, potesse evincersi se l’utile conseguito, iscritto nell’ultima riga del conto economico, sulla base del principio della competenza, si fosse effettivamente trasformato in cassa/disponibilità liquide, oppure, se, a fronte, di un utile di esercizio, pur cospicuo, l’imprenditore avesse problematiche di natura [continua..]