L’insieme delle PMI nel sistema europeo riveste una notevole importanza in termini di fatturato generato ed occupazione. Per tale ragione l’Europa ed i governi degli Stati Membri hanno previsto nel corso del tempo numerosi interventi a supporto della piccola e media impresa. Per accedere a tali forme di incentivazione dapprima la Commissione Europea, e poi il Governo italiano hanno incluso una serie di elementi volti a qualificare correttamente il perimetro da tenere in considerazione per identificare una PMI, includendo tra questi anche il possesso e la partecipazione in altre imprese.
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di illustrare l’attuale disciplina della qualificazione della PMI procedendo, altresì, ad una lettura in chiave sistematica delle previsioni normative e regolamentari sul tema.
The determination of the perimeter for the evaluation of SMEs All SMEs in the European system have a significant importance in terms of turnover generated and employment. For this reason, Europe and the governments of the EU States have planned numerous initiatives over time to support small and medium enterprises.
In order to have access to these forms of incentives, first the European Commission and then the Italian Government have included a series of elements aimed at correctly qualifying the perimeter to be taken into account in order to identify an SME, including also the ownership and participation in other companies.
The purpose of this work is to illustrate the current regulations governing the qualification of SMEs and proceed to a systematic reading of the legal and regulatory provisions on the subject.
1. Il concetto di PMI secondo la regolamentazione europea
Il termine PMI indica un universo di imprese che determina la gran parte del PIL italiano ed europeo.
Con la formula PMI il legislatore sia italiano che comunitario ha identificato le Piccole e Medie imprese intendendo con queste tutte quelle realtà che rientrano all’interno di determinati requisiti dimensionali di ordine quali/quantitativo.
L’importanza per un’impresa di essere qualificata come PMI è essenzialmente connessa alle agevolazioni riservate a tale categoria.
Facilitazioni che si traducono in misure a loro favore [1]. Tra quelle di un certo interesse varate nel recente periodo è possibile citare ad esempio il c.d. patent box.
Tale forma di agevolazione è prevista essenzialmente per supportare le imprese nel fondamentale processo di crescita [2].
Proprio per tale ragione, l’identificazione di un’impresa quale PMI assume un valore rilevante all’interno del contesto economico attuale.
Al fine di fornire una nozione il più aderente possibile al dettato normativo, è necessario richiamare quello che, ad oggi, definisce i limiti qualitativi e quantitativi affinché un’impresa possa definirsi come Piccola e Media Impresa, ripreso dalla regolamentazione nazionale di cui al d.m. 18 aprile 2005, n. 19470 – Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238.
La Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003 all’art. 2, primo comma stabilisce che: “La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro” [3]. Una definizione del medesimo tenore è stata a più riprese richiamata. Un esempio è quello che ritroviamo nel Regolamento della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651, il quale, all’Allegato I, art. 2, riprende gli stessi requisiti dimensionali indicati all’art. 2 della già richiamata Raccomandazione del 2003.
In tutti i casi in cui si affronta la tematica relativa ai connotati dimensionali diretti a definire una PMI troviamo un primo requisito legato al numero dei dipendenti effettivi. A supporto di un calcolo corretto da effettuare per comprendere se l’impresa è qualificabile come PMI occorre richiamare l’art. 5 della sopracitata Raccomandazione, la quale stabilisce che gli “effettivi” corrispondono “al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l’anno in questione, hanno lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori [continua..]