Il saggio ricostruisce la disciplina dell'adunanza dei creditori individuandone la posizione nell'iter del concordato ed i vari profili procedurali e sostanziali, nonché la possibilità di modifica della proposta e le maggioranze richieste. Seguono cenni sul procedimento di omologazione.
I. L’adunanza dei creditori I.A Considerazioni generali sulla posizione dell’adunanza dei creditori alla luce del nuovo concordato L'adunanza dei creditori, rappresenta uno snodo fondamentale nell'ambito della procedura di concordato preventivo, soprattutto nella versione dell'istituto come risulta ridisegnata a seguito dei recenti interventi legislativi. E' vero che, se analizzate da un punto di vista meramente formale, le modifiche apportate dalla riforma agli articoli dedicati all'adunanza dei creditori si rivelano alquanto marginali; e, anzi, a ben vedere, sia la riforma del 2005 che il "correttivo" del 2007 non sono minimamente intervenuti sugli articoli 171, 174 e 176 l.f. ed hanno solo apportato qualche aggiustamento agli articoli 175 e 178 l.f. Così come la recente novella del 2012 ha modificato unicamente l'articolo 178 l.f.. Tuttavia, se si leggono tali disposizioni alla luce delle linee interpretative che emergono dallo spirito della riforma e delle innovazioni apportate ad altre norme della legge fallimentare (soprattutto all'art. 177 l.f.), ben si comprende come tali articoli siano invero rimasti pressoché immutati solo sulla carta. E' infatti l'intento stesso del legislatore sotteso alla novella del 2005/2007 ad attribuire all'adunanza dei creditori, quantomeno in linea teorica, un ruolo di primaria evidenza nell'ambito dell'istituto concordatario.. Difatti, il proposito del "correttivo" del 2007, espresso a chiare lettere anche nella Relazione Illustrativa che lo ha accompagnato, risulta quello di accentuare "la natura privatistica del concordato preventivo", favorendo il più possibile gli accordi tra gli effettivi protagonisti della crisi - i soggetti realmente interessati a risolverla - ovverosia il debitore ed i creditori. E' evidente quindi che, alla luce dell'interpretazione del concordato preventivo nella chiave contrattualprivatistica fornita dalla riforma, il momento dell'adunanza, istituzionalmente dedicato all'incontro tra la proposta del debitore e l'accettazione dei creditori, non può che assumere una posizione decisiva nell'ambito della procedura concordataria. A ciò si aggiunga che, a seguito della integrale trasposizione della fase di cram down in seno al procedimento di omologa, sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 177 l.f., la fase di approvazione del concordato viene riservata unicamente ai creditori, senza alcun tipo di coinvolgimento, quantomeno in tale momento, da parte del tribunale. Da ciò, quindi, risulta ancora più evidente la funzione, nel senso squisitamente privatistico di incontro tra le volontà dei soggetti interessati dalla crisi, dell'adunanza dei creditori. Tuttavia, se tale posizione di preminenza dell'adunanza risulta chiara alla luce dell'intentio legis, la stessa non si dimostra poi altrettanto evidente nell'applicazione pratica dell'istituto concordatario, dove capita spesso che il ruolo [continua..]