<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Decreto Crescita e Aggregazioni Aziendali: primi commenti (di Andrea Pessina  )


Il d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto “Decreto Crescita”), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, reintroduce, seppure per un periodo di tempo determinato, un’agevolazione fiscale di grande importanza, riservata ad operazioni di aggregazione aziendali specificatamente individuate (fusioni, scissioni e conferimenti d’azien­de). L’agevolazione consiste nel riconoscimento gratuito alle società risultanti da fusioni o da scissioni, nonché a quelle conferitarie nei conferimenti di aziende ai fini delle imposte sul reddito (IRES e IRAP) dei maggiori valori, nel limite massimo di euro cinque milioni, attribuiti all’avviamento e ai beni strumentali (quindi con esclusione del magazzino e delle partecipazioni) per effetto dell’imputazione ai detti beni del disavanzo da concambio. Lo scopo della norma è quello di favorire la creazione di gruppi aziendali residenti in Italia di grandi dimensioni, che consentano una maggiore competitività anche sui mercati internazionali.

Growth Decree and Business Combinations: first comments

The Decree Law dated April the 30th, 2019 n. 34 (so called "Growth Decree"), converted by law 28 June 2019, n. 58, reintroduces, although for a determined period of time, a tax relief of great importance, reserved to specifically identified business combination operations (mergers, demergers and transfers of companies). The relief consists in the free recognition to companies resulting from mergers or demergers, as well as to the conferral companies in the contributions of companies for the purposes of income taxes (IRES and IRAP) of the higher values, in the maximum limit of five million euro, attributed to the goodwill and instrumental assets (therefore excluding stock and equity investments) due to the imputation to said assets of the exchange deficit. The purpose of the law is to facilitate the creation of large-scale resident business groups in Italy allowing greater competitiveness even on international markets.

1. Introduzione Il d.l. 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto “Decreto Crescita”, in vigore dal 2 maggio 2019, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2019, n. 58, pubblicata sul supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 e in vigore dal 30 giugno 2019 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.), prevede, tra le altre agevolazioni di carattere fiscale, un’importante disposizione di favore ai fini delle imposte sul reddito, che si trova all’art. 11 d.l. cit., per le operazioni di aggregazione tra imprese. Posto che la legge di conversione, pur avendo apportato numerose modifiche al decreto legge, non ne ha minimamente modificato il testo dell’art. 11, è a quest’ultimo che il nostro contributo farà esclusivo riferimento. Tale agevolazione fiscale, seppure temporanea come si dirà, è volta a favorire la crescita dimensionale delle imprese residenti in Italia, anche per consentire una maggiore competitività a livello internazionale. Essa consiste, in sintesi, nel riconoscimento gratuito, ai fini IRES e IRAP, del valore dell’avviamento e di quello attribuito ai beni materiali e immateriali strumentali risultanti a seguito di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusioni, scissioni o conferimenti di aziende. Il citato art. 11 individua, innanzitutto, i soggetti destinatari e le condizioni, nonché l’oggetto del beneficio fiscale per poi illustrare le cause di decadenza dal medesimo con gli effetti conseguenti. 2. Ambito soggettivo e presupposti applicativi Con riferimento ai soggetti interessati, la norma li individua esclusivamente in quelli di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), TUIR, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale di fusione, scissione e conferimenti di azienda, che saranno illustrate oltre. Sono, dunque, destinatari dell’agevolazione fiscale in oggetto soltanto i soggetti all’IRES ivi indicati, e precisamente tutte le società di capitali (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa e società di mutua assicurazione) nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, purché residenti nel territorio dello Stato Italiano (come si vedrà per almeno due anni precedenti l’operazione di aggregazione). Sono, pertanto, esclusi dal beneficio fiscale in esame non solo tutti gli altri soggetti all’IRES individuati dall’art. 73, comma 1, lett. b), c) e d) (ad esempio: soggetti non residenti, enti pubblici o privati diversi dalle società, [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio