<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il crowdfunding nella disciplina dell'imposizione sui redditi. Spunti ricostruttivi (di Samantha Buttus, Ricercatore di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Udine.)


Il saggio esamina la rilevanza ai fini dell’imposizione reddituale degli investimenti effettuati attraverso lo strumento del crowdfunding, tenendo conto delle diverse forme in cui lo stesso si configura nella prassi. L’analisi consentirà di rilevare come il legislatore fiscale si sia poco interessato al fenomeno: il coinvolgimento di una massa di soggetti non produce implicazioni sulla realizzazione del presupposto, pur sempre soggettivamente riferibile al singolo.

The crowdfunding in the discipline of taxation of income. Redevelopments insights

The essay covers the relevance of the investments carried out with the crowdfunging, for the pourpose of the taxation of income, taking into account the differents forms in wich the same manifests itself in the practise. The analysis will allow to find as tax law legislator was little interest in this aspect: the involvement of a crowd of people does not cause implication about the fulfiment of requirements, subjectively related to the individual in any case.

SOMMARIO: 1. Breve premessa metodologica. – 2. Illending based crowdfundinge l’art. 44 d-bis) TUIR. – 3. Il donation based, il reward based e il royalty based crowdfunding. – 4. L’e­vo­luzione dell’equity crowdfunding nell’ordinamento. – 5. L’imposizione dei redditi derivanti dalla partecipazione acquisita in crowdfunding. – 6. L’equity crowdfunding e le agevolazioni fiscali all’innovazione. – 6.1. Le start up innovative. – 6.2. Le PMI innovative. – 6.3. Le imprese sociali. – 6.4. Le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni. 1. Breve premessa metodologica Il crowdfunding, ovverosia la raccolta di capitali diffusa [1], è un fenomeno che, sviluppatosi spontaneamente grazie alle tecnologie che consentono di raggiungere un numero indefinito di soggetti, superando gli ordinari canali, ha assunto varie articolazioni, di tal che, proprio in considerazione delle diverse tipologie riscontrabili, per ciascuna di esse, dapprima si analizzerà per cenni la disciplina, peraltro eventuale, di “primo” livello, per poi individuare quella fiscale. Tuttavia, posto che il legislatore non sembra essersi occupato troppo del cennato fenomeno, forse non considerandolo tale da incidere sulle tradizionali categorie del diritto tributario dell’imposizione, in assenza di un’espressa disciplina, si delineeranno comunque le implicazioni reddituali dei finanziamenti erogati secondo i diversi modelli. 2. Il lending based crowdfunding e l’art. 44 d-bis) TUIR Il lending based crowdfunding o crowd lending o social lending o peer to peer lending [2], ammesso e regolato dal Provvedimento di Banca d’Italia dell’8 novembre 2016 [3], è, secondo la definizione di Bankitalia, “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on line, fondi rimborsabili, per uso personale o per finanziare un progetto”. Consentito anche alle SRL per la raccolta di capitale di debito, permette di raggiungere una platea più vasta rispetto ai tradizionali sistemi di possibili finanziatori, i quali avranno non solo il diritto di vedersi rimborsare le somme prestate, ma altresì di percepire il frutto civile che tali somme maturano, ovverosia un interesse. Questa è l’unica ipotesi di crowdfunding che il legislatore fiscale specificamente disciplina, ma come si osserverà, salvo un preciso profilo, si tratta di una disciplina solo chiarificatrice e non innovatrice. Invero, la qualificazione dei proventi conseguiti dagli investitori quali redditi di capitale poteva farsi comunque derivare dalla nozione di tali redditi ricavabile [continua..]

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