Finalmente sono arrivate, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016 del D. M. 15 giugno 2016, le indicazioni tanto attese dalle imprese riguardo al credito d'imposta fruibile a seguito degli interventi di bonifica (ovvero rimozione e smaltimento) dall'amianto su beni e strutture produttive ubicati nel territorio dello Stato, effettuati ai sensi dell'art. 56 della Legge n. 221/2015. Il D. M. suddetto precisa sia le modalità attuative per l'accesso al credito d'imposta il cui importo pari al 50% del costo sostenuto per gli interventi di bonifica da amianto eseguiti dalle imprese entro il 31 dicembre 2016 non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e IRES, né alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP, sia i criteri per l'utilizzo in tre anni a decorrere dal 2017 del credito stesso, utilizzo che potrà avvenire solo mediante compensazione del relativo importo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con eventuali debiti per imposte e contributi dovuti dall'impresa beneficiaria.
La Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale, all’art. 56 ha previsto un credito di imposta da attribuire ai titolari di reddito d’impresa (quindi non agli esercenti attività di lavoro autonomo né a titolari di altre categorie di reddito che non siano anche titolari di reddito d’impresa) pari al 50% delle spese sostenute per interventi di bonifica dall’amianto effettuati su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016. Il credito compete ai soggetti suddetti, nel limite di spesa complessivo pari ad € 5.667 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018-2019, nella misura del 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica di cui sopra, credito che sarà concesso nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, quindi nel 2017 ipotizzando periodi d’ imposta coincidenti con l’anno solare. L’interprete della normativa predetta ritiene che vada ricercata la ratio legis che sembra risultare dal combinato disposto del titolo del capo settimo (Disposizioni in materia di difesa del suolo) con la frase di apertura dell’art. 56 della legge 221/2015, laddove quest’ultima sembra preporsi di concorrere alla tutela della salute e dell’ambiente, il tutto in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013. Ciò detto pare prevalere la necessità di salvaguardare la salute e l’ambiente, in connessione con la previsione contenuta nella risoluzione suddetta, rispetto alla tutela del territorio e con prevalente attenzione alla necessità di eliminare l’amianto esistente mediante interventi di bonifica, che il legislatore italiano intende agevolare con il provvedimento oggetto del citato art. 56 legge 221/2015. Questa norma, al comma quattro, stabilisce che le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta in esame saranno demandate ad un successivo decreto del Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche al fine di individuare le modalità e i termini per la sua concessione, le tipologie degli investimenti ammissibili, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, l’individuazione dei casi di revoca e di decadenza del beneficio nonché le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta. Il D.M. suddetto, emanato in data 15 giugno 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 17 ottobre 2016 e conferma quanto già espressamente enunciato dalla Legge e cioè che i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta sono i titolari [continua..]