Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Costituzione della s.r.l. start up innovativa senza atto pubblico (di Alessandro Bollettinari)


L’Autore, dopo aver ripercorso gli interventi normativi e regolamentari in materia di start up innovativa ed essersi soffermato sulla finalità di tali interventi, si concentra, in generale, su alcuni temi legati alla costituzione e iscrizione al Registro delle Imprese della s.r.l. start up innovativa, per poi passare ad esaminare, alla luce della sentenza in commento, che cosa specificamente accada alla s.r.l. start up innovativa che, all’atto dell’iscrizione, effettuata ricorrendo al modello ministeriale sottoscritto digitalmente e, quindi, senza atto pubblico, possegga i requisiti “innovativi” previsti dalla legge, e pertanto venga iscritta nella Sezione Speciale, ma poi nel corso della sua “vita”, per motivi sopravvenuti, perda detti requisiti.

The constitution of “innovative” start up limited liability companies

The Author, after having considered the provisions enacted regarding innovative start-ups and examined the purpose of same, addresses from a general point of view, the issues related to the constitution and registration of “innovative start up” limited liability companies at the Companies Register. The Author then proceeds to examine in deep, in the light of the ruling hereby considered, what happens to an “innovative start up” limited liability company, which, having been constituted through the digitally signed Ministerial form (and therefore without a public notary deed), loses its “innovative” status.

Sommario: 1. Il quadro normativo. – 2. Le finalità perseguite dal legislatore “innovativo”. – 3. Costituzione e iscrizione della start up innovativa: alcuni temi dibattuti. – 4. L’intervento del TAR Lazio: diversa la modalità di costituzione, diverse le conseguenze in caso di perdita dei requisiti di start up innovativa. 1. Il quadro normativo Nell’ottica di consentire una più immediata comprensione delle questioni sottese alla decisione in commento [1], si ritiene utile ripercorrere la sequenza degli interventi normativi e regolamentari in materia [2]; ciò, per la verità, anche in ragione della asistematica tecnica normativa adottata dal “legislatore innovativo”. Il punto di partenza è, ovviamente, il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita bis), convertito con modifiche nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, che, con l’obiettivo di «favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile […]» (cfr. art. 25), ha introdotto nel nostro ordinamento la start up innovativa (nonché la start up a vocazione sociale e l’incubatore di start up innovative certificato) e disciplinato la raccolta di capitali di rischio tramite portali on line (c.d. equity crowdfunding, cfr. art. 30), strumento di cui l’impresa così “vestita” può avvalersi per crescere e strutturarsi, conformemente alla ratio e al­l’o­biettivo richiamato [3]. Già a pochi mesi di distanza dal predetto intervento, il legislatore, con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (c.d. Decreto Lavoro), convertito con emendamenti nella l. 9 agosto 2013, n. 99, ha ravvisato la necessità di “ritoccare” la neonata start up innovativa [4]. Successivamente, il d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Decreto Cultura e Turismo), convertito nella l. 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto la start up turismo, mentre, il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. Decreto Investment Compact), convertito con modifiche nella l. 24 marzo 2015, n. 33, al precipuo scopo di «favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up e di incubatori certificati», ha ulteriormente modificato la start up innovativa e, allo stesso tempo, ha introdotto la figura della piccola media impresa (PMI) innovativa [5]. Tra le modifiche apportate dal Decreto Investment Compact (e dalla successiva legge di conversione), alla disciplina della start up innovativa, ve ne è una che merita particolare attenzione nell’ambito del presente commento: in particolare, la l. 33/2015, all’art. 4, comma 10-bis, ha previsto che l’atto costitutivo (e le successive modifiche) della start up [continua..]

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