Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Teoria e prassi nel controllo notarile sugli atti societari alla luce del fenomeno della degiurisdizionalizzazione (di Giovanni Carmellino)


Il lavoro intende esaminare gli effetti della eliminazione del controllo giurisdizionale sulla omologazione degli atti societari, con particolare attenzione all’analisi della prassi diffusasi tra i nuovi controllori, i notai.

Theory and practice in the notarial control on company documents in light of delocalization of judicial power

It shall examine the effects of the removal of judicial control on the approval of company documents, with particular attention on analysis of the practice spreading through new inspectors, the notaries.

Sommario: 1. La omologazione nel codice del 1942. – 1.1. Le regole processuali. – 2. Il passaggio al nuovo regime. – 3. I nuovi controlli sugli atti societari: il controllo in sede formazione dell’atto costitutivo. – 4. Il controllo del notaio in sede operativa. – 5. La funzione del Conservatore. – 6. Ricadute dell’intervento normativo sul carico giurisdizionale. – 7. Conclusioni. Pluralità di giurisdizioni e pluralità di funzioni nomofilattiche. 1.ؘ La omologazione nel codice del 1942 Nella tema che ci occupa l’antesignano dell’attuale controllo del notaio sugli atti societari va riferito, prima ancora che nella disciplina del 1942, agli artt. 91 e 96 del codice di commercio del 1882, base normativa che, sostanzialmente, si rinviene anche nel codice civile corporativo [1]. L’omologazione in questa materia, così come inserita negli artt. 2330, com­ma terzo e 2411, comma secondo, c.c., rappresentava (e rappresenta oggi in forma facoltativa e successiva) il procedimento attraverso il quale, in via preventiva, si attuava (e si attua) il controllo giudiziario degli atti delle società di capitali e cooperative, riferita però, secondo alcuni [2], non già alla formazione dell’atto, bensì alla sua iscrizione nel registro delle imprese [3], avente quindi una portata in qualche misura più ampia di quella suggerita dalla definizione di omologazione (in senso stretto) come semplice controllo di legittimità vertente su un determinato atto giuridico [4]. Secondo il previgente art. 2330, comma terzo, c.c., «il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società e sentito il pubblico ministero [ordinava]l’iscrizione della società nel registro»; diversamente, l’art. 2411 c.c., comma secondo, relativo alle delibere di emissione di obbligazioni, ma applicabile, ex art. 2436 c.c., a tutte le delibere soggette ad omologazione, disponeva che «il tribunale, verificato l’adempi­mento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, [ordinava] l’iscrizione nel registro delle imprese». Oggi come allora, vige il principio di tassatività [5], ciò che vuol significare che la elencazione degli atti da assoggettare a omologazione costituisce un numerus clausus, insuscettibile di applicazione analogica [6]. In buona sostanza, la categoria degli atti oggetto del controllo preventivo del giudice era costituita, in via prevalente [7], dagli atti espressione della volontà dell’assemblea straordinaria, benché fosse agevole riscontrare anche ipotesi di delibere adottate da quella ordinaria [8]. 1.1. Le regole processuali Indubitabilmente inserito nel ventaglio dei procedimenti di volontaria [continua..]

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