Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Il contratto diEngineering (di Paoloefisio Corrias)


Lo scritto intende fornire un quadro sintetico ed aggiornato del contratto di engineering, mettendo in evidenza i caratteri della figura, soffermandosi sui problemi di qualificazione e, segnatamente, sui rapporti con il contratto di appalto e trattando, infine, con riguardo alle società di ingegneria, il problema dell’esercizio in forma societaria di attività aventi ad oggetto prestazioni intellettuali.

1. I caratteri del contratto di engineering L'esame delle varie manifestazioni del fenomeno emerse nella prassi e provenienti dall’esperienza giuridica della common law,  ha indotto a definire l'engineering, come il contratto «di impresa, a titolo oneroso, con il quale l'engineer assume verso il committente l'obbligo progettuale, finanziario organizzativo e anche esecutivo di un opus articolato e complesso e conseguenti rischi verso un corrispettivo in danaro»[1] oppure, in modo più articolato, «un contratto con il quale una parte (normalmente un'impresa) si obbliga nei confronti dell'altra ad elaborare un progetto, di natura industriale, architettonica, urbanistica ed eventualmente a realizzarlo, ovvero a dare realizzazione a progetti da altre imprese elaborati, provvedendo anche, se ciò sia convenzionalmente pattuito, a svolgere prestazioni accessorie di assistenza tecnica, ricevendo a titolo di corrispettivo una somma di denaro, integrata (o sostituita) eventualmente da royalties, interessenze o partecipazioni agli utili della attività imprenditoriale avviata in seguito alla realizzazione del progetto»[2]. Dottrina e giurisprudenza, sebbene con qualche distinguo, tendono a ricondurre la figura in esame a due forme sufficientemente definite: il consulting engineering ed il commercial engineering[3]. Nella prima ipotesi la società di ingegneria si obbliga alla progettazione di un'opera senza tuttavia limitarsi alla redazione del progetto, ma impegnandosi ad attività preliminari ed accessorie di carattere consultivo, quali studi di fattibilità, analisi di mercato, valutazione dei costi, ricerca di finanziamenti, verifica della progettazione di altri soggetti, formule di organizzazione aziendale e simili. Nel secondo caso, l’engineer s'impegna, in aggiunta a tutte queste attività, a controllare ovvero a curare direttamente l'esecuzione all'opera progettata, nonché ad effettuare altre attività accessorie sempre legate alla fase esecutiva, quali la scelta dei fornitori, i collaudi e l'assistenza volta a garantire, dopo la realizzazione dell'opera, il corretto funzionamento per un determinato periodo[4]. È stato precisato che in questa seconda ipotesi il rapporto può anche assumere un struttura trilaterale nel cui ambito il committente diviene controparte sia dell’engineer – il quale dopo aver elaborato il progetto sovrintende alla sua realizzazione – che del soggetto al quale è affidata la materiale esecuzione dei lavori[5]. Parte della dottrina ha individuato un ulteriore sottotipo del modello in questione, il c.d. engineering clé en main, il quale si distinguerebbe dal commercial engineering, per la circostanza che la società assumerebbe l'obbligo di attuare direttamente l'opera progettata e di assicurarne la consegna pronta all'uso, anziché quello — più limitato [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio