Il contratto di rete di imprese è stato disciplinato come un nuovo strumento di collaborazione tra imprenditori. A dieci anni dalla sua introduzione, questo articolo tira le fila del vivace dibattito dottrinale, seguendo la cadenza delle modifiche legislative.
Business network contract, ten years since it became law Business network contract was provided as a “new” means of cooperation among entrepreneurs. Ten years since its introduction, this essay investigates the main aspects of legal doctrine debate, taking into account the legislative amendments.
1. Introduzione
Il contratto di rete di imprese è stato disciplinato con il dichiarato intento di sostenere la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese italiane e sorreggerne la competitività sul mercato europeo e nel contesto internazionale, promuovendo gli investimenti in ricerca e sviluppo [1]. Per rafforzare il perseguimento di questo obiettivo, sono state riconosciute, dal 2010 al 2012 [2], delle agevolazioni fiscali detassando gli utili destinati alla creazione di reti di imprese [3].
Il contratto di rete ha destato un ampio interesse di studio, interesse che neppure può dirsi proporzionale alla concreta diffusione del fenomeno nella realtà economica italiana [4]. Uno sguardo alla disciplina del contratto di rete di imprese rivela immediatamente l’influsso della dottrina economica che ha assunto la rete come schema interpretativo della conoscenza, facendone uno strumento per governare la “complessità” [5], in un contesto di costante insicurezza [6].
Questo scritto si propone di ripercorrere in parallelo l’evoluzione della disciplina e della riflessione dottrinale sul contratto di rete di imprese, privilegiando una prospettiva di diritto dell’impresa. L’analisi asseconda la cadenza degli emendamenti o delle revisioni della disciplina legislativa, per chiedersi, in conclusione, se il contratto di rete di imprese possa ancora destare un qualche interesse [7].
2. Il biennio 2008-2009: la fase della “scoperta”
L’art. 6-bis della legge n. 133/2008, di conversione del d.l. n. 112/2008, ha associato le “reti di imprese” ai “distretti produttivi” ed alle “catene di fornitura” [8], come strumenti di collaborazione tra imprenditori (“azioni di rete”) [9]. Le reti sono individuate come “libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza sui mercati internazionali” [10].
Tuttavia, solo con la legge n. 33/2009, che ha convertito il d.l. n. 5/2009 [11], la rete è stata disciplinata come contratto, con il quale «(…) due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti scoiali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato» [12].
Del contratto di rete è prescritta la forma scritta – l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata –, della quale non ne è precisata la rilevanza giuridica. Quanto al contenuto del contratto, è disposto che debba indicare
a)il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete, aprendo così all’imprenditore individuale come a quello collettivo[13];
b) gli [continua..]