Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Contratti di assicurazione connessi all´erogazione di un mutuo (di Maurizio Irrera)


Lo scritto esamina i problemi connessi alle polizze Payment Protection Insurance (PPI) o Credit Protection Insurance (CPI) dirette a coprire i rischi relativi ai finanziamenti concessi per l’acquisto di un immobile.

Insurance Contracts related to mortgages

The paper examines the matters related to Payment Protection Insurance (PPI) or Credit Protection Insurance(CPI) aimed at covering the risks linked to mortgages.

Sommario 1. Caratteristiche essenziali delle polizze connesse all’erogazione di mutui. – 2.I motivi del successo delle PPI. – 3. Profili critici. – 4. Gli interventi legislativi, regolamentari e di autoregolamentazione. – 5. Conclusioni. 1. Caratteristiche essenziali delle polizze connesse all’erogazione di mutui Nell’ambito delle polizze connesse all’erogazione di un mutuo – le c.d. Payment Protection Insurance (PPI) o Credit Protection Insurance (CPI) – si fa rientrare l’insieme dei prodotti assicurativi finalizzati a proteggere il sottoscrittore da eventi pregiudizievoli che: a) danneggino gravemente l’immobile oggetto del mutuo, in caso di mutuo ipotecario (le c.d. polizze “incendio-scoppio”); b) incidano sulla capacità del mutuatario di far fronte al rimborso del mutuo (ad esempio, per perdita di capacità lavorativa, malattia, infortunio, decesso…) [1]. Si tratta di uno dei settori in cui si manifestano in modo più evidente le interrelazioni fra ambito assicurativo e finanziario. Con una peculiarità: le polizze connesse a mutui sono prodotti autonomi e separati dal mutuo a cui accedono; in altri termini, diversamente da quanto avviene, ad esempio, con le polizze vita United linked – il cui rendimento è collegato a quello degli investimenti finanziari effettuati con il premio versato –, non vi è alcuna commistione fra prodotto finanziario e prodotto assicurativo, i quali peraltro sono destinati ad essere offerti contestualmente al medesimo contraente. La stipulazione di tali contratti di assicurazione è peraltro del tutto facoltativa, sebbene in passato l’art. 19, primo comma, l. n. 175/1991, prevedesse l’obbligatorietà della polizza “incendio-scoppio”; tuttavia – come si vedrà meglio nel prosieguo – è prassi comune delle banche condizionare l’erogazione del mutuo alla sottoscrizione di una o più polizze assicurative, di frequente offerte da compagnie appartenenti al medesimo gruppo della banca o comunque ad essa riferibili. Per quanto sia ovviamente possibile la sottoscrizione di polizze individuali, negoziate direttamente fra compagnia assicurativa e mutuatario/assicurato, generalmente a quest’ultimo viene offerto di aderire ad una polizza collettiva: in questo caso, è la banca ad aver sottoscritto una “polizza convenzione”, di contenuto standardizzato, con l’impresa di assicurazione; il mutuatario, a propria volta, sottoscriverà una clausola di adesione a tale polizza, obbligandosi a versare il relativo premio. Al mutuatario assicurato, inoltre, compete la scelta del beneficiario della polizza; nella pratica, peraltro, è invalso l’uso di far sottoscrivere la c.d. “appendice di vincolo”, in forza della quale viene designata la banca mutuante quale [continua..]

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