<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il contenzioso bancario alla luce delle recenti novità normative e della sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2012 (di Giovanni Liberati)


La relazione offre una panoramica in ordine ai recenti orientamenti giurisprudenziali sulla commissione di massimo scoperto.

Bank litigation in light of recent regulatory changes as well as the judgment of the Constitutional Court No. 78/2012

The Author analyzes the new rules about share capital of limited liability companies, which allows the creation of companies with a symbolic capital, identifying some correctives as well as the systematic meaning that it has in the context of limited liability companies.

1. Premessa. Desidero innanzitutto ringraziare la Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce per l'invito a partecipare a questo convegno. In verità sono qui soprattutto come sostituto dei miei colleghi della sesta sezione civile del nostro tribunale, che per evidenti ragioni di opportunità, occupandosi quotidianamente di queste materie, hanno ritenuto opportuno non esprimersi su questioni sulle quali debbono esprimersi quotidianamente nei provvedimenti che emettono. Anche io, però, vorrei attenermi a questa regola, e quindi, ovviamente, non parlerò di processi in corso o di questioni che dobbiamo ancora risolvere, ma mi limiterò ad accennare ad alcune di quelle che sono già state affrontate e risolte dal nostro tribunale. In particolare vorrei riferire, limitandomi, però, per ragioni di tempo, a quanto è stato ritenuto a proposito della nozione di commissione di massimo scoperto e delle nuove commissioni bancarie, del criterio di calcolo del cosiddetto tasso effettivo globale (TEG), dell'orientamento adottato dal tribunale a seguito della sentenza della corte costituzionale numero 78 del 2012 che dà il titolo a questo convegno, soprattutto per quello che riguarda la decorrenza della prescrizione. 2. La nozione di commissione di massimo scoperto fatta propria dal tribunale nella ordinanza 27 maggio 2010. Ho dovuto, confesso con non troppo entusiasmo, avvicinarmi nuovamente alla materia delle commissioni bancarie avendo fatto parte del collegio che ha deciso la azione di classe proposta in relazione a commissioni applicate ad un correntista di Intesa SanPaolo Mi pare di poter parlare di questo provvedimento perché, come è noto, è ultimamente divenuto con certezza definitivo, in quanto l'ordinanza del tribunale di Torino è stata confermata, sia pure con diverse motivazioni, dalla corte d'appello di Torino, ed il ricorso per cassazione che è stato proposto avverso tale ordinanza è stato di recente dichiarato inammissibile dalla corte di cassazione. In quel giudizio, proposto da un consumatore in relazione alle nuove commissioni bancarie applicate dalla banca in luogo della commissione di massimo scoperto, modificando unilateralmente la disciplina contrattuale ai sensi dell'articolo 118 del testo unico bancario, il tribunale ha innanzitutto affrontato la questione della definizione della commissione di massimo scoperto. Al riguardo il tribunale ha evidenziato come l'articolo 2 bis della legge 2/09 ha, in primo luogo, vietato la commissione di massimo scoperto, usualmente presente tra le condizioni generali di contratto adottate dalle banche nei confronti dei propri correntisti, colpendola con la sanzione di nullità, senza tuttavia definirne il contenuto, su cui esisteva in dottrina ed in giurisprudenza un ampio dibattito. Come noto si discuteva soprattutto se tale commissione costituisse il corrispettivo della messa a [continua..]

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