(Trib. Torino, 3 luglio 2014 e Trib. Bergamo, 15 novembre 2016)
In data 3 luglio 2014 e 15 novembre 2016 il Tribunale di Torino e il Tribunale di Bergamo – ciascuno dei quali adito da un istituto di credito – hanno accolto l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., relativa ad un atto di conferimento di beni immobili effettuato nell’ambito di un trust. Tra le peculiarità delle fattispecie, portate all’esame dei Tribunali, vi era il rapporto che legava i disponenti (convenuti) alle banche (attrici): i primi avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni (anche future) di un altro soggetto, diverso dalla banca, ma che sarebbe poi divenuto debitore di questa.
Real estate bound in a trust by the guarantor and the Paulain action under ordinary law Two banks issued a legal action pursuant article 2901 of the Italian civil code and the Tribunal they went before (Tribunal of Turin on the 3rd of July 2014 and Tribunal of Bergamo on the 15th of November 2015) accepted the plaintiffs’ requests. In particular, the actions brought before the Tribunals were Paulain actions under ordinary law, taken against the deed binding real estate to a trust made by the guarantor of the bank’s debtor. Among the peculiarities of these cases there is the relation linking the guarantors (defendants) to the banks (plaintiffs): the former had guaranteed a subject that later became a bank’s debtor.
1. Premessa
1.1. – Con le sentenze di seguito annotate – rese rispettivamente in data 3 luglio 2014 e 15 novembre 2016 – il Tribunale di Torino e il Tribunale di Bergamo si sono pronunciati su vicende analoghe, accogliendo l’azione revocatoria ordinaria, di cui agli artt. 2901 e 2902 c.c., esperita da parte di un istituto di credito. In ciascuno dei due procedimenti la Banca (Gamma nell’uno, Omega nell’altro e quest’ultima, più precisamente, per mezzo di una società che agiva quale sua procuratrice) ha chiesto al Tribunale la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale – compiuto nell’ambito di un trust [1] – pregiudizievole della propria posizione creditoria.
1.2. – Le parti attrici hanno dunque optato per l’azione revocatoria al fine di tutelare le proprie ragioni creditorie e non per la domanda di dissimulazione.
Giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre a riconoscere pacificamente la netta diversità di forma e di contenuto tra azione revocatoria e azione di dissimulazione, ammettono, tuttavia, che dette azioni vengano esercitate nell’ambito del medesimo procedimento, in via alternativa e/o subordinata l’una rispetto all’altra [2].
In una vicenda analoga ai casi di specie, il Tribunale di Milano era stato chiamato a pronunciarsi – appunto – sull’efficacia del conferimento di beni immobili in un trust familiare posto in essere da un disponente fideiussore: l’attore, che aveva proposto sia una domanda diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa dell’avvenuta simulazione, sia un’azione revocatoria, si era visto rigettare la prima e accogliere la seconda [3].
1.3. – Le banche Gamma e Omega hanno invece agito affinché venisse pronunciata l’inefficacia di un negozio giuridico compiuto nell’ambito di un trust da parte di un soggetto che era altresì fideiussore rispetto all’istituto di credito: entrambe le vicende vedevano un disponente che garantiva alcuni debitori della banca in forza di una fideiussione sottoscritta in epoca anteriore alla costituzione del trust.
Da quest’ultimo elemento di fatto (accomunante i due soggetti disponenti il cui atto di segregazione in trust è stato revocato dai Tribunali) si evince che il rapporto fideiussorio e la conseguente assunzione di un obbligo da parte di ciascuno dei disponenti nei confronti della banca è da considerarsi cronologicamente precedente rispetto al compimento degli atti di disposizione dei quali veniva chiesta la dichiarazione di inefficacia relativa.
1.4. – Entrambe le pronunce, di accoglimento delle domande attoree, illustrano esaustivamente i requisiti per cui un atto dispositivo possa essere revocato ex art. 2901 ss. c.c., [continua..]