Nella propria relazione, l’Autore esamina le differenti nozioni di insolvenza, si sofferma successivamente sulla classificazione dei crediti operata dagli intermediari finanziari, con particolare riferimento agli Accordi di Basilea e alla posizione della Banca d’Italia ed analizza infine alcuni aspetti della Centrale Rischi.
1. Le diverse nozioni di insolvenza. 1.1. Le nozioni giuridiche di insolvenza (e crisi). 1.1.1. Il presupposto oggettivo del fallimento e del concordato preventivo. Il presupposto oggettivo del fallimento è lo stato di insolvenza e consiste – secondo la sua definizione tradizionale – nell’incapacità non più reversibile dell’imprenditore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Dallo stato d’insolvenza va tenuto distinto lo stato di crisi, che integra il presupposto oggettivo del concordato preventivo. Nello stato di crisi rientrano diverse situazioni, che si estendono dall’insolvenza vera e propria sino all’insolvenza reversibile ed alla semplice tensione finanziaria, cioè alla difficoltà nell’adempimento dei propri debiti. Prima della riforma della legge fallimentare, una parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza dissentivano sul fatto che la crisi potesse ricomprendere l’insolvenza, identificandola esclusivamente in una condizione meno grave del dissesto; ritenevano, quindi, che potessero accedere al concordato i soli imprenditori che si trovassero in uno stato di difficoltà finanziaria temporanea e reversibile. A chiarire ogni possibile incertezza è intervenuto l’art. 36 del decreto legge 22 dicembre 2006 (cd. decreto milleproroghe), per effetto del quale al testo originariamente vigente dell’art. 160 l.f. è stato aggiunto l’inciso: «Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza». 1.1.2. La nozione comunitaria. E’ stato recentemente pubblicato il Regolamento di Esecuzione n. 663/2014/CE, il quale sostituisce gli allegati A, B, C del Regolamento n. 1346/2000/CE, relativo alle procedure di insolvenza, definite come procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore. L'allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all'art. 2, lett. a), di tale regolamento. L'allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all'art. 2, lett. c), definite come una procedure d’insolvenza che comportano la liquidazione dei beni del debitore. Per l'Italia, le procedure di insolvenza e di liquidazione sono individuate in "Fallimento", "Concordato Preventivo", "Liquidazione Coatta Amministrativa", "Amministrazione Straordinaria". Procedura di liquidazione». 1.1.3. Il sovraindebitamento. La composizione delle crisi da sovraindebitamento è una procedura concorsuale avente lo scopo di “porre rimedio” alle situazioni di sovraindebitamento non soggette, né assoggettabili, alle altre procedure concorsuali. In particolare, sono previste tre forme di composizione della crisi: l’accordo del debitore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. Il sovraindebitamento può riguardare qualunque soggetto, a prescindere dalla sua qualità o meno di imprenditore. Il [continua..]