La disciplina del capitale sociale, dopo la riforma del diritto della s.r.l. introdotta dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, non è mutata operativamente, tuttavia essa risulta marginalizzata rispetto al nuovo sistema, che persegue l’obiettivo degli equilibri finanziari e ne sanziona il mancato rispetto con misure personali.
Capital and contributions in the new italian Ltd.: in the sun nothing new – or maybe not? The discipline of social capital, after the reform of the law of the italian Ltd. introduced by the new italian corporate crisis and insolvency code, it has not changed operationally, however it lost importance in the new system, which pursues financial equilibrium and punishes the failure with liability of the officers.
KEYWORDS: capital – minimum capital – contributions – financial balance – insolvency – Capital losses – lack of liquidity – (indicators of) crisis – administrative decisions – adequacy of the organizational structures – administrative liabilities.
1. Lo stato dell’arte del diritto societario e del diritto societario delle crisi
Scontato che chi osserva i fenomeni patrimoniali e finanziari nella prospettiva giuridica non può far altro che argomentare sulla base delle regole e – se si vuole – sull’evoluzione di queste, lo stato dell’arte, alla data dell’entrata in vigore del c.c.i.i., porta a ricordare a noi stessi che della/e funzione/i del capitale in dottrina sono state offerte almeno quattro letture: 1) funzione di tutela dei creditori; 2) funzione produttivistica; 3) funzione di misurazione di utile e perdita (circuito di allarme; c.d. regola riorganizza o liquida), declinata secondo taluni a presidio della causa sociale (distribuzione degli utili o sopportazione delle perdite), secondo altri a presidio del tipo sociale (regola del capitale minimo; ricapitalizza o trasforma o liquida); 4) funzione informativa.
La giurisprudenza nel tempo sembra essersi sostanzialmente allineata alla tesi sub 3). Nel (non più recente) caso affrontato dal Tribunale di Milano 17 ottobre 2007 si è autorizzata la trasformazione senza ricostituzione del capitale di una società in liquidazione, perché una volta sciolta la società il capitale non serve più a nulla: a) perché la distribuzione dell’attivo residuo, a compimento delle operazioni di liquidazione, non segue la regola “capitalistica” di misurazione, la quale presuppone la continuazione della gestione d’impresa, ma semmai una diversa regola di riappropriazione; b) perché nella più grave delle ipotesi la perdita di capitale conduce a scioglimento di diritto della società (art. 2484, comma 1, n. 4 c.c.), ma quando lo scioglimento sia già intervenuto il sistema del capitale minimo fornisce una misurazione del tutto inutile che non presidia più il tipo, perché muta la curvatura dell’organizzazione dell’ente, volta adesso alla riappropriazione di ciò che era stato destinato all’iniziativa.
2. Evoluzione ordinamentale
Nel tempo, l’evoluzione ordinamentale ha consumato un progressivo divorzio tra misurazione capitalistica dell’utile e della perdita e presidio delle regole di sopportazione del rischio di impresa. Con l’entrata in vigore dell’art. 182-sexies legge fall. (per effetto del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), ora rifuso negli artt. 64 e 89 c.c.i.i., si è formalizzata l’indipendenza tra sistema del capitale e regole di sistemazione delle crisi di natura finanziaria.
La filosofia che ispira la norma citata è che il controllo esercitato dall’ufficio giudiziario in conseguenza delle procedure di concordato preventivo oppure di a.r.d. tenga luogo del circuito di allarme attivato dal capitale. Ad oggi però non è ancora [continua..]