Gli Autori, muovendo dall’esame di una vicenda torinese, svolgono alcune considerazioni sugli interessi privati e pubblici connessi alla procedura di concordato preventivo.
I fatti contano più dei commenti, quasi sempre: ecco perché, nel raccontare un recente caso torinese in tema di concordato preventivo con continuità, vissuto con magistrati, commissari e consulenti di particolare sensibilità e preparazione, ben poche righe di premessa e presentazione sono sufficienti prima di dare la parola agli eventi. Il caso seguito presentava delle peculiarità, peraltro non così infrequenti nel variegato mondo dell’insolvenza: la prima era quella che i mezzi per la proposta di concordato (e per la continuità aziendale) sarebbero stati forniti dagli azionisti e la seconda quella che il particolare mercato nel quale operava la Società mal tollerava la prosecuzione dell’attività ad una società che si presentasse in procedura (seppur minore). Ed ecco i fatti in sequenza cronologica. Nell’autunno del 2013 la Società presentava al Tribunale di Torino istanza di concordato preventivo ai sensi del sesto comma dell’art. 161, L.F., con riserva dunque di depositare la proposta, il piano concordatario e la documentazione di legge nei termini che sarebbero stati assegnati dal Tribunale; il Tribunale concedeva termine di 90 giorni, poi prorogato, su istanza della Società, di ulteriori 60 giorni. Nel termine concesso la Società depositava proposta definitiva e il piano concordatario unitamente alla documentazione e, con successivo provvedimento, il Tribunale adito dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della Società, ordinando a breve la convocazione dei creditori. Sin qui tutto secondo regola, sennonché nelle more la Società doveva suo malgrado riscontrare come i pur brevi termini della procedura concordataria concessi dal Tribunale apparissero difficilmente compatibili con la prosecuzione del business, rischiando di compromettere la continuità aziendale e la possibilità di rispettare il piano concordatario ex art. 186 bis L.F. che anche su tale continuità contava: era emerso, in particolare, come nei confronti del principale cliente della Società - il quale nei mesi precedenti non aveva potuto rinnovare il contratto di servizi già in essere in aggiudicazione privata a causa della squalificazione della società fornitrice dovuta all’apertura della procedura concordataria ed aveva quindi indetto una gara per l’assegnazione di un contratto in via sperimentale di brevissima durata (aggiudicato alla Società, ma certamente in una situazione di grande incertezza) - la procedura concordataria in corso potesse compromettere senza possibilità di rimedio il responso del monitoraggio di solidità finanziaria richiesto nel capitolato della cliente appaltante e propedeutico da un lato al rinnovo del contratto di servizi, e dall’altro all’emissione di nuovi ordini. Tanto il corrispettivo del contratto di [continua..]