Lo studio avente ad oggetto le attività che vengono poste in essere dalle fondazioni bancarie non può prescindere da un’attenta analisi dei limiti all’autonomia d’azione delle stesse, limiti che il legislatore ha delineato fornendo un’elencazione tassativa dei c.d. settori “ammessi” e ulteriormente marcati dal parametro della valenza strumentale rispetto ai fini previsti dallo statuto. La definizione del concetto di “strumentalità”, relazionato a quello di “impresa”, costituisce il punto di partenza verso la disamina dei modelli organizzativi possibili per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale delle fondazioni in oggetto. Allo stesso modo, la differenziazione tra “strumentalità diretta” ed “indiretta” consente di comprendere in quali casi può essere considerato applicabile il Decreto Legislativo n. 15371999 nella parte in cui prevede il controllo esercitabile dalla fondazione sugli enti deputati all’esercizio dell’attività imprenditoriale.