Una recente pronuncia del Tribunale di Milano in proposito di un aumento del capitale deliberato da una società quotata a compagine sociale ristretta è stata occasione in cui scorgere tratti di ibridazione fra gli istituti dell’asta dei diritti d’opzione e della prelazione dell’inoptato, quest’ultimo tradizionalmente relegato all’ambito delle società chiuse. Dopo una parte iniziale che mira a ricostruire gli esatti confini delle due fattispecie e discipline, la nota si propone di passare in rassegna le principali incertezze che emergono dalla lettura del provvedimento in commento cercando di offrirne spunti per una diversa ricostruzione.
Option rights' "auction" and preemptive rights on "unsold" option rights in listed companies' capital increase A recent judgment delivered by the Court of Milan about a “close-but-listed” companies’ capital increase showed how option rights’ “auction” – provided by law only for listed companies – may “hybridize” with preemptive rights on “unsold” option rights, provided by law only for close companies. After an early part where the distinction between the two proceedings is drawn, the paper aims to review the main uncertainties the reader comes across and, consequently, to draw up a proposal for a solution.
1. Introduzione
Gli istituti dell’offerta sul mercato regolamentato dei “diritti di opzione non esercitati” (la c.d. asta in borsa – o sul mercato – dei diritti d’opzione [1]) e del diritto di prelazione sulle azioni “non optate” (la c.d. prelazione sull’inoptato) – la cui disciplina è racchiusa, per entrambi, nel comma terzo dell’articolo 2441 del codice civile – hanno destato attenzioni in opere per lo più di taglio pratico [2], non avendo poi trovato riscontro in un’effettiva attenzione della giurisprudenza le (solo) teoricamente affascinanti riflessioni dei primi commentatori alla legge 216/1974 [3], con la quale entrambi hanno fatto apparizione nell’ordinamento [4].
Dal canto loro, manualistica, trattatistica e commentari – generi per natura vocati alla completezza della trattazione – non hanno mai mancato di ribadire quello che in effetti emerge con gran nitore già dalla lettera della legge e cioè la summa divisio tipologica fra prelazione dell’inoptato come istituto proprio delle società chiuse e asta in borsa dei diritti d’opzione di quelle aperte, restituendo così una ricostruzione degli istituti in parola come due modi non comunicanti: [5]in altre parole, la ratio perseguita dal legislatore del 1974 sarebbe particolarmente evidente nell’escludere la prelazione dell’inoptato nei casi di società aperte, cosa che finirebbe per rappresentare un’inutile lungaggine procedimentale, particolarmente imperdonabile considerata la presenza di un mercato borsistico ove gli azionisti intenzionati ad incrementare la propria partecipazione possano reperire con prontezza i diritti d’opzione non esercitati [6].
E proprio la chiarezza della lettera della legge oltre che l’assoluta predominanza della prassi in tal senso, fanno dell’arresto che qui si annota un unicum di sicuro interesse, se non altro [7] per aver offerto un caso pratico (controverso) in cui si è avuta una manifestazione di entrambi gli istituti in parola nell’occasione di un aumento del capitale deliberato da una società quotata.
2. La vicenda controversa ante e post provvedimento d’urgenza
Limitandosi ai fatti strettamente necessari per quanto qui rileva, può iniziarsi notando come le protagoniste della vicenda da cui genera la controversia sono due società quotate, entrambe non propriamente in bonis. Da un lato, infatti, v’è Sintesi, una società di partecipazioni che nel passato aveva effettuato cospicui versamenti in conto futuro aumento del capitale in favore della società su cui esercitava direzione e coordinamento – Investimenti e Sviluppo (per brevità, [continua..]