<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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L'assemblea della s.r.l.: i margini delle competenze decisorie dei soci (di Donatomarco Pirro)


La disciplina della gestione nella società a responsabilità limitata ha subìto una recente modifica da parte del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Ciò rende necessario verificare il rapporto che esiste nella s.r.l. tra il complesso fenomeno delle decisioni dei soci e la competenza gestoria, e, nell’insieme, l’attuale ruolo del­l’assemblea rispetto all’organo amministrativo.

L’approfondimento si sviluppa su più livelli e riguarda, in primo luogo, la comprensione della coerenza sistematica tra norme nuove e impianto preesistente. Questa analisi coinvolge il tema delle competenze gestorie e dei particolari diritti dei soci, anche alla luce delle novità normative in materia di PMI. Inoltre, il quadro normativo in cui si inserisce la novella induce una riflessione sulle competenze dell’as­semblea nella fase di crisi dell’impresa e nelle operazioni societarie “riorganizzative” effettuate in tale contesto.

The Ltd assembly: limits of shareholders’ decisions powers

The rules regarding management in the limited liability company (s.r.l.) have been recently modified by the Business crisis and insolvency Code. According to this change, the existing relationship in the s.r.l. between the complex phenomenon of shareholders’ decisions and management powers needs to be verified, such as the current role of the assembly compared to the directors’ role.

The study is developed on several levels regarding the understanding of the systematic coherence between new rules and pre-existing system. This analysis involves the shareholders’ management powers issue and their particular rights, also according to the regulatory changes concerning SMEs. Taking into account the new regulatory framework rules, assembly competences and corporate reorganization operations should be considered during company crisis period.

1. Introduzione: i termini di nuovi e vecchi problemi Il titolo di questa relazione porta con sé alcuni termini che risultano del tutto parziali all’occhio di chi studia la società a responsabilità limitata e ha consuetudine operativa con questo tipo. A partire dalla riforma del diritto societario del 2003, nell’ambito della s.r.l. il termine “assemblea” è riduttivo e non è in grado di descrivere il complesso fenomeno delle decisioni dei soci che possono essere assunte anche derogando al principio collegiale. Del resto, il modello s.r.l., nella sua architettura post-riforma, è dotato di una peculiare elasticità organizzativa [1], connotato che si evince nel diritto dei soci di avocare decisioni gestorie. Si avrà modo di valutare nel prosieguo se questa affermazione sia ancora corretta dopo l’in­troduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019, d’ora in avanti CCI). Altro termine su cui soffermarsi è quello dei “margini” riferito alle competenze decisorie dei soci: questi confini, a ben vedere, non sono definiti dalla legge, se non per alcuni inderogabili limiti, e, oggi, il novellato art. 2475 c.c. [2] pone importanti dubbi sull’ampiezza di dette competenze. Il tema che si pone, in prima battuta, è verificare se le novità del CCI abbiano inciso per sottrazione sul ruolo dell’assemblea, focalizzando l’atten­zio­ne sulla coerenza sistematica delle modifiche al Codice civile appena entrate in vigore. In secondo luogo, occorre analizzare come l’organo assembleare concorra alla definizione delle soluzioni alla crisi d’impresa. 2. Connotati generali dell’organo assembleare L’assemblea è il luogo naturale nel quale si compongono gli interessi dei soci al fine di determinare, in primo luogo, l’organizzazione di base della società di capitali. Nella s.p.a. all’assemblea dei soci non è più riconosciuto il tradizionale carattere di “organo sovrano”. Già con il passaggio dal Codice di commercio al Codice civile in concreto aveva perso di significato l’astratta preminenza dell’assemblea rispetto agli amministratori [3], quali espressione del gruppo di controllo. Nella s.r.l., invece, com’è stato efficacemente sintetizzato in dottrina, l’or­ganizzazione corporativa è residuale e attenuata [4]. Infatti, i soci possono “attenuare” il ruolo gestorio degli amministratori, a sé riservandolo per statuto o invocandolo di volta in volta (come ammesso dall’art. 2479 c.c.). La sensazione è che qui i soci governino con potere assoluto sull’organo amministrativo, come se si trattasse di un rapporto di mero mandato [5]. Ad ogni modo, nelle società di capitali in genere [continua..]

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