Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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L'applicazione analogica delle disposizioni sulla fusione tra società lucrative alla fusione tra fondazioni (di Elena Ratti (Avvocato in Milano))


Il Tribunale di Roma si è pronunciato su un caso di fusione omogenea tra fondazioni, affrontando il tema delle norme applicabili a tale operazione di riorganizzazione in mancanza, all'epoca della decisione, di una disciplina positiva e di precise indicazioni dottrinali e giurisprudenziali. In particolare, dopo essersi soffermato sull'ap­plicabilità analogica delle disposizioni sulla fusione societaria all'ipotesi di fusione tra enti diversi dalle società, passa in rassegna i momenti che scandiscono il procedimento di fusione stesso al fine di stabilire quali norme societarie risultino compatibili in considerazione delle differenze strutturali e di scopo fra le società e gli enti non societari. Oltre a tale principale questione, il Tribunale ne affronta poi altre due, ossia: l'impugnabilità degli atti del procedimento e la rappresentanza senza potere.

The analogical implementation of the provisions on companies merger to foundations merger

The Court of Rome ruled on an homogeneous merger operation between foundations, dealing with the issue of the applicable rules being absent any specific provision and any other court decision. In particular, the Court first discusses the way of an analogical applicability of the provisions on companies merger to foundations merger; then it takes into consideration the steps of the operation in order to understand which company law provisions are compatible with non-profit institutions.

1. Premessa Con la sentenza in esame, il Tribunale di Roma affronta il tema della fusione omogenea tra fondazioni. Si tratta di una questione rispetto alla quale, salvo il recente intervento legislativo di cui al d.lgs. n. 117/2017, non vi era disciplina normativa e neppure si registravano precise indicazioni da parte della dottrina o della giurisprudenza. Se da un lato, infatti, deciso era il favore nei confronti delle fusioni omogenee fra enti del libro primo del codice civile [1], dall'altro, venivano fornite scarse istruzioni circa il procedimento da seguire per finalizzare l'operazione. La decisione che si annota, dopo aver sciolto il dubbio relativo all'appli­cabilità delle norme societarie sulla fusione al caso in cui detta operazione coinvolga enti non societari, focalizza il proprio discorso sul procedimento che occorre seguire al fine di realizzare una fusione fra tali enti. L'analisi effettuata dal Tribunale rende la sentenza in commento particolarmente rilevante poiché, in un panorama ancora incerto, offre un'interessante chiave di lettura del recente e sopra citato Decreto. A margine del tema principale, il Tribunale coglie poi l'occasione per compiere alcune sintetiche precisazioni in relazione all'impugnabilità degli atti della procedura di fusione. Infine, nel rigettare una delle domande attore si sofferma sulla figura del falsus procurator e sulla legittimità ad impugnare l'atto dallo stesso compiuto. 2. Il caso: una fusione per incorporazione tra fondazioni dedicate alla promozione della ricerca scientifica Il caso di specie coinvolge due fondazioni (costituite in momenti differenti) che operavano parallelamente con ambiti di attività essenzialmente diversi e complementari per il raggiungimento della finalità esclusiva di ricerca scientifica in campo medico. La coesistenza dei due enti era stata foriera di numerosi vantaggi, in particolare fiscali, ma poneva, d'altra parte, rilevanti limiti operativi e, per ovviare a tali inconvenienti, gli organi amministrativi di entrambi gli enti avevano ipotizzato di realizzare un percorso di ristrutturazione organizzativa da attuarsi mediante una fusione per incorporazione di una fondazione nell'altra. Una volta stipulato l'atto di fusione, uno dei fondatori nonché membro del consiglio di amministrazione della fondazione più risalente aveva impugnato l'atto di fusione chiedendo di dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullamento dell'atto stesso in quanto sarebbe stato stipulato all'esito di un procedimento radicalmente viziato in spregio di quella che era stata la volontà dei fondatori e con una compressione dei diritti degli stessi, fra cui esso attore. In subordine, lamentava poi il difetto di rappresentanza del direttore generale di entrambi gli enti che avrebbe partecipato all'atto non solo come falsus procurator, ma anche in mancanza di una procura rivestita della forma [continua..]

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