<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Gli amministratori di società e l´impugnazione delle delibere assembleari (di Gloria Millepezzi)


I paragrafi che seguono avranno ad oggetto il ruolo degli amministratori di società nell’ambito dell’impugnazione delle delibere adottate dall’assemblea dei soci. Non si potrà perciò prescindere dalla ridefinizione dei compiti manageriali, nonché dal criterio di diligenza e, di conseguenza, dal regime della responsabilità degli amministratori introdotto dalla riforma del 2003. L’indagine verrà inoltre condotta alla luce delle molteplici sfaccettature che la figura dell’amministratore può assumere rispetto all’azione di cui all’art. 2377 c.c., le quali gli consentono di impugnare nella sua qualità di legale rappresentante della società, come amministratore in conflitto di interessi, quale terzo impugnante iure privatorum, congiuntamente agli altri membri dell’organo manageriale o come singolo, ma anche di essere legittimato passivamente.

1. Premessa Uno dei cardini attorno al quale è stato costruito il sistema di diritto societario successivo al 2003 è il regime della responsabilità degli amministratori, che ha dovuto adeguarsi all’avvenuto superamento della concezione dell’amministratore quale mero gestore e non anche controllore dell’impresa. Quest’ultima veste è invece stata inequivocabilmente attribuita all’amministratore in seguito alla riforma, conferendogli obblighi istituzionali prima inesistenti o connotati da minor rigore. Nello specifico, l’intervento riformatore ha modificato il sistema delle azioni di responsabilità sociale contro gli amministratori, ampliandone l’ambito della legittimazione attiva e incrementando le ipotesi di violazione. Di fronte a un tale rafforzamento degli strumenti per far valere la responsabilità degli amministratori, riflessioni in merito alla materia delle delibere assembleari sono indotte dalla previsione dell’art. 2364, c. 1, n. 5, c.c., nella parte in cui - riferendosi agli stessi amministratori - stabilisce che è «ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti»[1] nonostante l’origine assembleare della determinazione di volontà oggetto di esecuzione da parte dell’organo amministrativo. I nuovi margini della responsabilità manageriale sembrano pertanto giustificare il riconoscimento anche agli amministratori della titolarità dell’azione di impugnazione ex art 2377 c.c., già prevista in capo ai soci assenti, dissenzienti o astenuti, al consiglio di sorveglianza e al collegio sindacale. Circoscrivendo l’ambito di indagine ai casi di responsabilità manageriale connessa al solo tema delle delibere annullabili, è possibile individuare più categorie patologiche. La sopracitata ipotesi di cui all’art. 2364, c. 1, n. 5, c.c. può riferirsi a un atto esecutorio la cui illegittimità deriva dall’oggetto dell’esecuzione senza essere originariamente connessa a un potere autorizzatorio e/o direttamente deliberativo degli amministratori. Parallelamente, una deliberazione assunta da un’assemblea irregolarmente convocata sulla base di una delibera del consiglio di amministrazione viziata è altresì affetta da invalidità. Per di più, nel caso in cui il vizio infici una delibera del consiglio di amministrazione di contenuto autorizzatorio rispetto all’organo assembleare o che risulti comunque atto presupposto di una deliberazione dell’assemblea, sembra configurarsi un caso di “invalidità potenzialmente aggredibile su due fronti”, quello, rispettivamente, dell’invalidità della delibera consiliare e quello dell’annullabilità dell’atto dell’assemblea. Di conseguenza, la possibilità di esperire l’azione di [continua..]

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