Il lavoro esamina il quaderno n. 71 dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano sui requisiti dei sistemi di allerta volti all’individuazione tempestiva della crisi, soffermandosi analiticamente sulle metodologie proposte e formulando alcune considerazioni critiche.
“Sistemi di allerta interna”: No. 71 booklet of the Commissione Controllo Societario of the ODCEC of Milano The paper examines No. 71 booklet of the Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano on the requirements of alert systems aimed at the timely identification of the crisis, by examining analytically the proposed methodologies and formulating some critical considerations.
Sommario
1. Premessa. – 2. La definizione di stato di crisi di impresa. – 3. La procedura proposta per l’analisi dei dati dell’impresa. – 4. Il ruolo dei dottori commercialisti a garanzia del merito creditizio.
1. Premessa
È di recentissima pubblicazione il quaderno n. 71 dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Milano intitolato “Sistemi di allerta interna” [1]. In esso sono proposte una serie di linee guida rivolte a sindaci e revisori su uno degli aspetti più delicati affrontati dal diritto della crisi di impresa: l’individuazione tempestiva dell’emersione della crisi e del venir meno della continuità aziendale [2].
Il quaderno propone quindi ai professionisti deputati a svolgere compiti di vigilanza e controllo un sistema organico a supporto dell’attività di monitoraggio e diagnosi precoce della crisi, inteso quale insieme dei principi di comportamento professionale, metodologie orientate alle best practices, strumenti e procedure operative.
Si tratta peraltro di un approccio condiviso anche a livello europeo nella prospettiva di estendere i compiti dei sindaci e dei revisori, con peraltro non poche conseguenze in ordine alle responsabilità per loro previste in ipotesi di ritardi od omissioni [3].
Tale orientamento appare inoltre presente anche nel disegno di legge, di iniziativa governativa, C. 3671-bis, che reca delega “per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, dal quale emerge la volontà di proporre all’imprenditore strumenti volti ad affrontare le difficoltà in modo tempestivo, trasparente e, soprattutto, prima che sopraggiunga lo stato di insolvenza [4].
Anche in quest’ultimo d.d.l., analogamente a quanto formulato dal quaderno n. 71, viene proposta una definizione di crisi d’impresa, “intesa come probabilità di futura insolvenza” [art. 2, 1° co., lett. c)], nonché – ma questo non viene considerato nel quaderno – sono individuati alcuni indici di bilancio volti al suo riconoscimento “anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica” [5].
Ancora, merita sottolineare come l’art. 14, 1° co., lett. b), del d.d.l. C. 3671 – bis, disponga che nel codice civile debba essere prevista una nuova norma che consideri il “dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” [6]. Si tratta, anche in questo caso, di una conclusione condivisa dall’Ordine [continua..]