Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Affitto e vendita dell'azienda in esercizio (di Antonio Caiafa. Professore di Diritto delle procedure concorsuali presso l’Università L.U.M. “Jean Monnet” – Bari.)


Contratto di affitto di azienda pendente ed affitto endoconcorsuale; vendita del­l’azienda in esercizio nella liquidazione giudiziale; continuità giuridica dei rapporti di lavoro nelle vicende circolatorie nel concordato preventivo.

Rental and sale of the company in exercise

Leasing contract of a pending company and endoconcorsual rent; sale of the company in operation in judicial liquidation; legal continuity of labor relations in circulatory events in the arrangement with creditors.

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1. Premessa Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza – attuato con il d.lgs. 12 febbraio 2019 n. 14 [1] – ha posto una specifica attenzione alle problematiche interdisciplinari ed ha considerato, a fronte del fenomeno dissolutivo dell’impresa, sia nella liquidazione giudiziale che nel concordato preventivo soluzioni volte a realizzare la salvaguardia e la conservazione del patrimonio aziendale nell’in­tento di individuare, ove possibile, un corretto equilibrio fra la tutela delle ragioni creditorie e delle risorse dell’impresa, sicché, in continuità con quanto era accaduto con la riforma della legge fallimentare – realizzata attraverso il d.lgs. n. 5/2006 – si assiste ad una diversità di atteggiamento dinanzi al fenomeno della crisi dell’impresa, da una parte, ed all’approntamento dei rimedi per far fronte ad essa, dall’altro, sino al punto di considerare la gestione temporanea possibile, nell’ambito della liquidazione giudiziale, allo scopo di favorire, poi, la realizzazione della vicenda circolatoria dell’azienda, o di singoli rami, e permettere che il medesimo fenomeno possa verificarsi anche nel­l’ambito del concordato preventivo in continuità. La prosecuzione dell’attività, con finalità conservative, per una più soddisfacente realizzo dell’attivo nella liquidazione giudiziale, che ha sostituito il fallimento, è stata ritenuta possibile attraverso, per l’appunto: l’affito dell’azienda, ritenuto uno strumento ormai diffuso, nel quadro delle nuove esigenze conservative e che, peraltro, risulta essere pienamente in linea con un sistema concorsuale caratterizzato da un fine non esclusivamente liquidatorio, ma indirizzato al recupero delle componenti attive dell’impresa[2]; lavendita dell’azienda, o di suoi rami, in ragione dell’avvertita esigenza di evitare la vendita atomistica dei singoli beni rientranti in un complesso a­ziendale, tutte le volte che sia possibile realizzare la stessa al fine di contemperare la scelta generale della conservazione, con la finalità comunque liquidatoria, nell’interesse del ceto creditorio [3]. Non diverso l’intento nel caso del concordato con continuità aziendale, il cui segno distintivo va, pur dopo la riforma attuata con il codice della crisi, individuato nella oggettiva e non soggettiva continuazione del complesso produttivo, direttamente da parte dell’imprenditore, ovvero da parte di un terzo (affittuario, cessionario conferitario), come evidenziato dalla stessa formulazione dell’art. 84 – che sostituisce l’art. 186-bis legge fall. – che ha operato una distinzione, come vedremo, tra l’ipotesi in cui la prosecuzione dell’attività avvenga da parte del [continua..]

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