La sinteticità della disciplina in tema di partecipazioni non autorizzate in banche, specie nella sua parte sanzionatoria, ha fatto emergere in recenti pronunciamenti della Banca d’Italia e del Tribunale di Genova – entrambi in proposito di un provvedimento d’urgenza richiesto in occasione dell’assemblea di una banca quotata – un’applicazione delle disposizioni che non può che lasciare dubbioso l’interprete, per un verso a causa della reticenza delle due autorità su talune questioni e per l’altro sulla mancanza di coerenza sistematica nonché di giustizia sostanziale. Il contributo si propone di passare in rassegna tali criticità, evidenziandole e suggerendone spunti per la soluzione.
The Carige affaire and the suspension of the voting rights The conciseness of the rules about non-authorized qualifying holdings in banks, especially on sanctions, highlighted in two recent measures enacted by the Bank of Italy and the Court of Genova – both regarding a shareholders’ meeting of a listed bank – an enforcement of the law that raise doubts among scholars, not only for the reluctance of authorities to make a clear statement on certain issues but also for the lack of systematic consistency and justice.
Comunicazione della Banca d’Italia, 13 settembre 2018 (diretta a Compania Financiera Lonestar S.A., Pop 12 S.à r.l., Spininvest S.r.l. e, per conoscenza, a Banca Carige S.p.A.) **
Oggetto: Carige S.p.A. – Patto di sindacato avente ad oggetto l’esercizio del voto nella nomina degli organi sociali.
Con nota del 29 agosto u.s. è stata comunicata a questo Istituto l’avvenuta sottoscrizione, in data 25 agosto u.s., di un patto parasociale tra i seguenti tre azionisti di Banca Carige: Pop 12 S.à r.l., Compania Financiera Lonestar S.A. e Spininvest S.r.l.
Le partecipazioni detenute dai soci aderenti al patto parasociale si commisurano complessivamente al 15,198% del capitale di Banca Carige S.p.A., al di sopra della soglia del 10% che – ai sensi degli artt. 22 e segg. della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), come recepiti dagli artt. 19 e segg. del d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dall’art. 5 del decreto del Presidente del C.I.C.R. 27 luglio 2011 n. 675 – comporta l’avvio del procedimento autorizzativo disciplinato dalle medesime norme. Ai sensi dell’art. 4(1)(c) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013, la competenza ad adottare il relativo provvedimento spetta alla Banca Centrale Europea su proposta della Banca d’Italia, con le modalità stabilite dall’art. 15 del citato Regolamento e dagli artt. 85 e segg. del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014. In relazione a quanto precede, d’accordo con la Banca Centrale Europea, si invitano gli aderenti al patto parasociale a inviare a questo Istituto, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente nota, l’istanza di autorizzazione relativamente alla partecipazione congiunta posseduta nel capitale di Banca Carige, accludendo la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa in materia. Qualora entro tale termine non risultasse presentata l’istanza per l’autorizzazione, questo Istituto avvierà il procedimento amministrativo di ufficio. La Banca d’Italia fa presente che, ai sensi dell’art. 24 del Testo Unico Bancario, in mancanza di autorizzazione, non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società per la quota azionaria che nel complesso eguaglia o eccede la suindicata soglia del 10% del capitale di Banca Carige.
Ordinanza del Tribunale di Genova, sezione specializzata in materia di impresa, 19 settembre 2018, dott.ssa Calcagno (Malacalza Investimenti S.r.l. c. Banca Carige S.p.A.) ***
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Giudice,
all’esito dell’udienza in data 15 settembre, sentiti i difensori;
rilevato che in data 17 settembre parte ricorrente ha depositato un documento nel fascicolo telematico, allegandone la [continua..]