Il presente contributo si prefigge di affrontare la problematica dell'eventuale possibilità di dare pubblicità nel Registro delle Imprese all'avveramento delle condizioni (sospensive e/o risolutive) destinate a verificarsi dopo l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis della Legge Fallimentare. Dopo avere evidenziato l'essenza dell'istituto di cui al sopra citato art. 182 bis l.fall., e l'evoluzione del principio di tipicità delle iscrizioni nel Registro delle imprese, il contributo risolve positivamente la problematica, concludendo con alcuni suggerimenti pratici (e redazionali) circa le modalità con cui pubblicizzare l'avveramento di eventuali condizioni sospensive (o risolutive)apposte in sede di sottoscrizione di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.
1. Premessa Nella prassi spesso gli accordi di ristrutturazione del debito prevedono degli elementi accidentali (condizioni sospensive e/o risolutive) destinati ad avverarsi dopo l'omologa dell'accordo. Senza entrare nel merito della legittimità di tale prassi, che eventualmente potrà incidere sull'eventuale omologa (o mancata omologa) dell'accordo [1], è sicuramente avvertita l'esigenza degli operatori di dare pubblicità alle suddette condizioni e al loro avveramento. Viene dunque naturale chiedersi se sia possibile dare pubblicità nel Registro delle Imprese all'avveramento delle condizioni sospensive (o risolutive) destinate a verificarsi dopo l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis della Legge Fallimentare; e se, eventualmente, possa considerarsi sufficiente un ordine di iscrizione (nel Registro delle Imprese) da parte del Tribunale contenuto nel provvedimento di omologa. Tale problematica prescinde e va oltre la prassi ormai "sdoganata" di assoggettare l'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. alla condizione sospensiva dell'omologazione [2]. 2. L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della Legge Fallimentare L'accordo di ristrutturazione dei debiti è un istituto previsto dall'art. 182 bis Legge Fallimentare che delinea una forma di composizione negoziale della crisi d'impresa e si caratterizza per essere una regolamentazione stragiudiziale tra il debitore ed una maggioranza qualificata di creditori[3]. La disciplina normativa consente il ricorso a questo strumento delineandone le tempistiche e modalità lasciando alle parti la più ampia autonomia negoziale circa la determinazione del contenuto dell'accordo. Ne consegue che l'articolazione delle prestazioni dell'accordo di ristrutturazione può considerarsi del tutto atipica, con l'unico limite fissato dall'art. 1322, co. 2, c.c.. In considerazione quindi della piena autonomia e libertà del debitore nello scegliere il contenuto dell'accordo ed i creditori con cui accordarsi, l'impostazione negoziale dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta pregnante, essendo limitato l'intervento pubblicistico del Tribunale unicamente all'omologa di detto accordo[4]. Proprio per questa natura spiccatamente privatistica di composizione stragiudiziale della crisi, diversamente da altri istituti disciplinati dalla legge Fallimentare, l'accordo ex art. 182 bis Legge Fallimentare non determina, di fatto, mai l'instaurazione di una procedura concorsuale. Nell'accordo di ristrutturazione, infatti, non è previsto un procedimento, né un provvedimento di apertura[5]; non vi è la nomina di alcun organo della procedura quali un Commissario Giudiziale, Amministratore giudiziale, Giudice Delegato o Comitato dei Creditori. Non è prevista poi alcuna regolazione concorsuale del dissesto in quanto non tutti i creditori [continua..]