argomento: Giurisprudenza - DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA
Secondo la Cassazione (Cass. Sez. V, 7.11.2018, n. 50489), nonostante sia venuto meno l'automatismo tra concordato preventivo e fallimento, ciò non incide in alcun modo sulla ritenuta equiparazione tra gli effetti della dichiarazione di fallimento e ammissione alla procedura di concordato preventivo.
In tema di reati fallimentari, le condotte distrattive poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano, anche nel caso in cui la società non sia poi dichiarata fallita, nell'ambito previsionale dell'art. 236, comma secondo, L.F. il quale, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 223 L.F., punisce i fatti di bancarotta previsti dall'art. 216 L.F., commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite.