<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

19/10/2018 - Redazione del progetto di bilancio e delega dei poteri amministrativi

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Napoli, con decisione del 13 settembre 2018, ha annullato la delibera assembleare di una società a responsabilità limitata con la quale è stato approvato il bilancio d’esercizio, in quanto assunta da un unico soggetto «nella duplice qualità sia di amministratore unico che di socio, a seguito di delega conferitagli dall’effettivo amministratore e socio» (titolare del 50%).

In particolare, se è pur vero che sia il potere di rappresentanza sia le funzioni di gestione propri dell’organo di amministrazione delle società di capitali sono delegabili – anche nelle s.r.l., «nonostante, diversamente da quanto disposto per la s.p.a., non esista un’apposita disciplina in materia di deleghe dei poteri amministrativi» – tuttavia, ai sensi dell’art. 2475, ult. co., c.c., non è configurabile una «delega gestoria illimitata», atteso che vi sono alcune attribuzioni che permangono «esclusiva competenza dell’organo amministrativo», tra cui la redazione del progetto di bilancio.

Inoltre, per il Tribunale, «a voler ritenere rientrante nella competenza inderogabile dell’organo gestorio esclusivamente l’attività di “redazione del progetto di bilancio” stricto sensu (e non quella della sua presentazione e discussione in assemblea), si ottiene l’inaccettabile risultato di vanificare l’effettiva ratio della previsione che è, evidentemente, volta ad assegnare all’amministratore l’intero procedimento di formazione del documento contabile».

Di conseguenza, deve concludersi che «la partecipazione personale dell’organo amministrativo nell’assemblea dei soci per la presentazione e la discussione del progetto di bilancio ai fini dell’approvazione del medesimo costituisce un dovere dell’amministratore, non delegabile a terzi in quanto trattasi di attribuzione esclusiva, con conseguente annullabilità della delibera ex art. 2479 ter, 1° co., c.c., in quanto adottata su proposta di un soggetto non abilitato in assenza del vero organo amministrativo».