NORMATIVA
Rinuncia “Tremonti ambientale” – Con Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, il Legislatore ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per l’invio della comunicazione e del pagamento delle somme dovute per la definizione prevista dall’art. 36 del D.L. n. 124/2019 ai fini della rinuncia della c.d. “Tremonti ambientale”. Si rammenta che la procedura di rinuncia in esame è finalizzata ai soggetti che intendono mantenere il diritto a beneficiare degli incentivi riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) relativi al III, IV e V “Conto Energia” di cui ai D.M. 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, per effetto della comunicazione del “GSE” del 22 novembre 2017 con la quale era stato affermato che l’agevolazione “Tremonti ambientale” non è cumulabile con i suddetti incentivi per la produzione di energia elettrica.
INDICAZIONI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Con la Circolare del 20 agosto 2020, n. 25, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni riguardo alle misure disposte dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in tema di salute, di sostegno al lavoro e all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento, che è stato preceduto da una serie di Circolari con le quali sono stati resi i primi chiarimenti interpretativi relativi all’applicazione di specifiche disposizioni contenute nel Decreto citato (Circ. n. 14/E del 6 giugno 2020, Circ. n. 15/E del 13 giugno 2020, Circ. n. 18/E del 3 luglio 2020, Circ. n. 20/E del 10 luglio 2020, Circ. n. 22/E del 21 luglio 2020 e, da ultimo, Circ. n. 24/E dell’8 agosto 2020), è volto a fornire risposta ai numerosi quesiti pervenuti in merito agli uffici dell’Agenzia delle entrate nei mesi scorsi.
GIURISPRUDENZA
L’avanzo di fusione iscritto in un fondo rischi e utilizzato a copertura della perdita non è tassabile – Con l’ordinanza del 23 luglio 2020, n. 15757, la Corte di Cassazione ha affermato che, in base al principio della neutralità e a quello della simmetria fiscale della fusione e della scissione di società, di cui agli artt. 172 e 173, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’avanzo da annullamento – che sia riconducibile alla sopravvalutazione del patrimonio netto della società fusa o incorporata rispetto al suo valore effettivo, o alla previsione di perdite ed oneri futuri o di un badwill correlato alle attività [continua..]